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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione o. 10876/2024. IMU agricola. Il beneficio spetta anche al pensionato agricolo purche’ iscritto alla previdenza agricola

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, analizza con excursus normativo la storia delle agevolazioni IMU in ambito agricolo, con particolare riferimento ai requisiti relativi al versamento dei contributi agricoli e alla qualità di pensionato,

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, analizza con excursus normativo la storia delle agevolazioni IMU in ambito agricolo, con particolare riferimento ai requisiti relativi al versamento dei contributi agricoli e alla qualità di pensionato,  per approdare alla norma di interpretazione autentica che ha chiarito la spettanza del beneficio IMU in agricoltura, limitando il requisito richiesto alla sola iscrizione alla previdenza agricola.

Il quadro normativo che rileva vede l'inserimento dell'art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, del D.L.. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2020 n. 104 che, sotto la rubrica "Interpretazione autentica in materia di IMU" ha stabilito: 

"1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018. 2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. 3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola". 

La suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: "In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla .L n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

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