Corte di Cassazione o. 108/2026. La subconcessione è presupposto per la soggettività passiva IMU
La subconcessione deve essere formale, esplicita e autorizzata dall’autorità concedente; non può risultare da un semplice contratto tra privati.
La subconcessione deve risultare da un atto formale, esplicito e autorizzato dall’autorità concedente (Comune o altra PA).
Non può essere implicita, né desumibile da un normale contratto tra privati.
L’art. 45-bis cod. nav. permette al concessionario di affidare a terzi la gestione di attività, ma ciò non equivale a una subconcessione del bene demaniale.
La subconcessione riguarda il godimento del bene pubblico e richiede un atto formale con l’autorità concedente mentre l’affitto di ramo d'azienda è un rapporto tra privati, che non sostituisce il concessionario nei rapporti con la P.A.
La “sostituzione” del sub-concessionario al concessionario nel godimento strumentale dei beni demaniali all’esclusivo scopo di contribuire, attraverso l’esercizio di attività accessorie e sussidiarie, alla gestione del servizio pubblico, segnando il discrimine dalla locazione (che pure sarebbe astrattamente ammissibile ex artt. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 695 cod. nav.), giustifica l’attribuzione di un diritto conformato (per il suo contenuto) a quello conferito ab origine in capo al concessionario (in termini: Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139), che si presta, pertanto, ad essere considerato presupposto per il riconoscimento della soggettività passiva ai fini dell’ICI e dell’IMU.
In base all’art. 45-bis r.d. 30.3.1942, n. 327 (cd. Codice della navigazione), «Il concessionario, previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell’autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione.»
L’affitto e la subconcessione di diritto privato di un locale demaniale per uso commerciale si differenziano, sotto il profilo causale, per il fatto che solo in quest'ultima la cessione in uso al terzo tende a perseguire l'interesse pubblico nel bene considerato, interesse che va desunto da tutte le clausole contrattuali, che impongano obblighi comportamentali al terzo subconcessionario.
Il criterio distintivo tra affitto e sub-concessione va ricercato nella tipologia di attività che il terzo affidatario deve espletare sui beni affidatigli in uso. Se il bene viene subconcesso affinché il terzo vi svolga un’attività collegata funzionalmente a quella dell’impresa concessionaria, imponendo a tal fine al terzo medesimo, tramite il regolamento contrattuale, particolari obblighi o limitazioni, il rapporto giuridico che si instaura tra i due è da qualificarsi come subconcessione e non come affitto.
Ne consegue che tale contratto è valido ed efficace tra le parti stipulanti anche in assenza di autorizzazione da parte della P.A. concedente, ferma restando in questo caso la sua inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, che può dichiarare la decadenza dalla concessione o revocarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 27/03/2009).

