Corte di Cassazione o. 10252/2026. Il disconoscimento dell’agevolazione prevista per gli alloggi sociali deve essere motivato
La Cassazione (ord. 10252/2026) ha stabilito che il disconoscimento dell’agevolazione IMU per gli alloggi sociali deve essere adeguatamente motivato. Il caso riguarda un accertamento su immobili ERP di ALER, inizialmente confermato dai giudici di merito salvo che per le sanzioni.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune nei confronti di ALER, relativo agli immobili di edilizia residenziale pubblica. In particolare, il Comune aveva disconosciuto l’esenzione prevista per gli “alloggi sociali” e aveva richiesto il pagamento dell’imposta. La controversia giunge in Cassazione dopo che i giudici di merito avevano sostanzialmente confermato la legittimità dell’accertamento, ad eccezione delle sanzioni.
Il punto decisivo della sentenza riguarda la motivazione dell’avviso di accertamento, soprattutto nei casi in cui viene negata un’agevolazione o un’esenzione.
La Corte parte da un principio ormai consolidato: un avviso IMU è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e l’ammontare dell’imposta. Se l’accertamento comporta anche il diniego di un’esenzione, la motivazione deve essere più completa. Non è sufficiente indicare il calcolo dell’imposta dovuta, bensì va motivato perché l’esenzione non viene riconosciuta. Il contribuente deve capire perché non ha diritto all’agevolazione invocata. Si tratta di una conclusione particolarmente calzante per il caso degli alloggi sociali, dove l’esenzione dipende da specifici requisiti normativi.
Tuttavia, un recente arresto di questa Corte ha specificamente sancito che, in tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente per l'anno di riferimento si limiti, attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012, alla semplice barratura dell'apposito campo “Esenzioni” per ciascun immobile, in quanto, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica - sicché l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile al regime dei c.d. “alloggi sociali” -; per altro verso, l'ente impositore preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevole accesso alle informazioni per il monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio (in termini: Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27020 – vedansi anche, con diverso esito: Cass., Sez. Trib., 2 aprile 2026, nn. 8241 e 8246).
La Corte affronta poi il tema del contraddittorio preventivo, chiarendo che in tal caso non era previsto.

