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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione. Civ. Sez. V, ord. 31323/2025. IMU compensabile con credito IVA da cassetto fiscale

Per verificare l’estinzione del debito IMU tramite compensazione con il credito IVA, assume valore probatorio ciò che risulta dal modello F24 e dal “cassetto fiscale”, non la registrazione contabile interna dell’azienda.

Ai fini della verifica dell’estinzione del debito IMU mediante compensazione con il credito IVA del contribuente, non rileva la corretta imputazione contabile del credito nelle scritture aziendali. Ciò che assume valore probatorio è esclusivamente quanto risulta dal modello F24 e dal “cassetto fiscale”, dai quali emerge l’effettivo utilizzo del credito IVA in compensazione del debito IMU.

La Cassazione è intervenuta su una controversia tra una società e un Comune riguardo al pagamento dell’IMU 2012. La questione centrale era stabilire se la società avesse effettivamente estinto il debito IMU tramite compensazione con un proprio credito IVA, come risultava dagli F24 e dal cassetto fiscale. La Commissione Tributaria Regionale aveva però respinto le ragioni della società, sostenendo che il credito non fosse registrato correttamente nelle scritture contabili del 2008 e che alcune affermazioni del Comune non fossero state “contestare” dalla società. 

La Cassazione afferma con chiarezza che le scritture contabili interne non sono decisive.

La prova dell’avvenuta compensazione emerge invece da:

  • il modello F24,
  • il cassetto fiscale,
  • le informazioni registrate nell’Anagrafe Tributaria.
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