Corte di Cassazione civ. S. 4542/2026. Esenzione IMU anche quando l’ente pubblico non utilizza direttamente l’immobile
Gli enti pubblici godono dell’esenzione IMU anche per immobili concessi in comodato a enti pubblici o privati, se l’attività è assistenziale o sanitaria, l’uso è esclusivo e non commerciale, e c’è un collegamento funzionale tra concedente e comodatario.
Gli enti pubblici possono godere dell’esenzione IMU non solo quando usano direttamente gli immobili per i loro compiti istituzionali, ma anche quando concedono gli immobili in comodato a enti pubblici o privati, se:
- l’attività svolta rientra tra quelle della lett. i) (assistenziali, sanitarie, ecc.);
- l’uso è esclusivo e non commerciale;
- esiste un collegamento strutturale o funzionale tra concedente e comodatario.
Nel caso concreto, la Provincia di Belluno aveva dato in comodato un immobile all’ULSS sin dal 1989, affinché fosse destinato a un presidio per handicappati gravi e gravissimi.
Il Comune di Belluno emesso avviso di accertamento IMU per il 2015, ritenendo non applicabile alcuna esenzione.
Un immobile di proprietà di un ente pubblico (Provincia), usato da un altro ente pubblico (ULSS) per finalità assistenziali, può essere esente da IMU anche se il proprietario non lo utilizza direttamente?
La Cassazione dà una risposta articolata, che rappresenta un punto di svolta nella materia.
L’esenzione prevista per gli enti pubblici solo se l’immobile è usato direttamente dal proprietario
non è la sola ad essere ammessa perché esiste anche un’altra esenzione, quella della lettera i) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 504/1992, che riguarda le attività assistenziali, sanitarie, previdenziali, didattiche, ecc che si applica anche agli enti pubblici, non solo agli enti non commerciali privati.
Quindi un ente pubblico può accedere a due diverse esenzioni:
- lettera a): se l’immobile è usato direttamente per compiti istituzionali;
- lettera i) : se l’immobile è usato (anche da altro ente) per attività assistenziali o simili con modalità non commerciali.
La Cassazione afferma che, affinchè l’esenzione della lettera i) valga anche quando l’immobile è dato in comodato, il comodatario (ASL) deve essere strutturalmente o funzionalmente collegato al proprietario (Provincia).
Collegamento funzionale = collaborazione stabile e riconoscibile tra i due enti, non derivante dal semplice contratto di comodato, ma da una convenzione o da un compito istituzionale integrato.
- Provincia e ULSS collaborano formalmente alla gestione di un servizio socioassistenziale previsto dalla legge regionale.
Collegamento strutturale = presenza dei due enti in un’unica organizzazione (in senso verticale o orizzontale) dove uno ha funzioni di coordinamento, direzione o controllo rispetto all’altro.
- ULSS è inserita nella struttura organizzativa del sistema sanitario regionale cui la Provincia concorre.
La Cassazione conclude che nell’ accertamento per la verifica dei requisiti necessari al godimento dell’esenzione, il giudice di merito si atterrà al seguente principio di diritto:
«In tema di IMU, in forza del richiamo disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo l’interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oltre all’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che concerne specificamente gli immobili «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» che sono «posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», questi ultimi enti – al pari degli enti privati non societari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzione prevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riguardo agli immobili sottratti ai compiti istituzionali di propria pertinenza, anche in caso di concessione in comodato ad enti (pubblici o privati) strutturalmente o funzionalmente collegati all'ente comodante, ferma restando la destinazione esclusiva allo svolgimento delle attività ivi elencate con modalità non commerciali».

