Corte di Cassazione. Civ. S. 13662/2026. IMU dovuta sulle aree destinate a strade da cedere al comune
La Cassazione (sent. 13662/2026) stabilisce che le aree destinate a strade e infrastrutture da cedere al Comune restano soggette a IMU fino al trasferimento effettivo della proprietà.
La sentenza 13662/2026 affronta una questione dibattuta nella valutazione delle aree fabbricabili: la tassazione ICI (oggi IMU) delle aree infrastrutturali inserite in un piano di lottizzazione, in particolare quelle destinate a strade, parcheggi e verde, che il privato è tenuto a cedere al Comune come oneri di urbanizzazione.
Il giudice regionale aveva escluso tali superfici dalla base imponibile, ritenendo che la loro destinazione a uso pubblico ne facesse venir meno la rilevanza ai fini dell’imposta.
La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando che la destinazione urbanistica a servizi pubblici non elimina la natura edificabile dell’area, ma incide unicamente sul suo valore.
Anche le aree destinate a opere infrastrutturali restano parte integrante del comparto edificabile e contribuiscono alla formazione del valore complessivo del terreno; continuano a esprimere capacità contributiva e devono essere considerate nella determinazione della base imponibile.
La Corte sottolinea che occorre distinguere tra:
- vincoli che comportano una inedificabilità assoluta (che incidono sull’an);
- vincoli di destinazione (come quelli a viabilità o verde), che invece non eliminano l’edificabilità, ma ne ridimensionano il valore economico.
L’errore del giudice di merito è stato quello di escludere integralmente tali aree dalla tassazione, anziché includerle nella base imponibile tenendo conto, però, del minor valore derivante dai vincoli urbanistici.
La Cassazione chiarisce quindi che le aree infrastrutturali devono essere incluse nel calcolo dell’imponibile, ma la loro valutazione deve riflettere la concreta limitazione della loro utilizzabilità edificatoria.

