Vai al contenuto

IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione 6380/2024. Gli alloggi iacp sono esenti IMU se presentano le caratteristiche di alloggio sociale

Una prima sentenza della Suprema Corte si esprime sulla possibilità di applicare anche a favore degli IACP l’esenzione prevista per gli alloggi sociali ma solo ed esclusivamente se si dimostrano le caratteristiche proprie.

Una prima sentenza della Suprema Corte si esprime sulla possibilità di applicare anche a favore degli IACP l’esenzione prevista per gli alloggi sociali ma solo ed esclusivamente se si dimostrano le caratteristiche proprie.

L’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli "alloggi sociali", atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.

il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.)

L'esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008;

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.