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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte di Cassazione 6349/2024. Non è ammessa l’esenzione IMU per abitazione principale sui fabbricati c2 e c6 in quanto limitata alla categoria a

La Corte di cassazione in una pronuncia che percorre tutta la storia normativa dell'abitazione principale si trova ad affrontare la richiesta di riconoscimento di esenzione Imu in unità catastali classificate in categorie diverse da quella abitativa. Il giudice tributario d'appello ribaltò la sentenza di primo grado statuendo che:

1) la classificazione nelle categorie catastali C/2 e C/6 non consentiva di riconoscere al contribuente l’esenzione per l’abitazione principale, la quale era limitata agli immobili classificati nella categoria catastale A; 2) tali categorie di immobili potevano, al più, costituire pertinenze dell’abitazione principale; 3) in ogni caso, il contribuente non aveva provato la dimora abituale nei suddetti immobili (ad esempio, mediante la documentazione dei consumi delle utenze domestiche), essendo insufficiente a tale scopo la certificazione della residenza anagrafica;

In coerenza ai riferimenti normativi, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per cui, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2016, n. 1704; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29077; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2022, n. 5574);  tale orientamento si riferisce all’ICI, ma i principi affermati sono applicabili anche all’IMU, essendo rilevante per entrambi i tributi l’individuazione della categoria catastale, come si evince dalla previsione delle medesime eccezioni alle agevolazioni per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (categorie di lusso); peraltro, la rilevanza delle risultanze catastali è, poi, di tutta evidenza nel riferimento all’estensione dell’agevolazione per l’abitazione principale anche alle pertinenze, purché classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie catastali; 

Ne consegue che, anche ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso; a maggior ragione, poi, nel caso in cui la categoria catastale degli immobili interessati (nella specie: C/2 e C/6) assuma rilievo nella previsione normativa soltanto per la destinazione a pertinenza dell’abitazione principale; 

Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto in parte qua che «gli immobili ad uso abitativo sono identificati dalle categorie catastali del gruppo A», per cui «non è possibile considerare abitazione uno degli immobili classificato in categoria C», pur essendosi superfluamente soffermato anche sulla prova della dimora abituale, che era irrilevante in carenza della classificazione nella categoria catastale A

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