Corte di Cassazione 28489/2025. Cumulo giuridico obbligatorio in caso di recupero IMU per carenza dei requisiti di inagibilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28489/2025, conferma che per più violazioni ICI sullo stesso immobile si applica la continuazione attenuata, con un’unica sanzione pari alla base aumentata da metà a tre volte.
Con sentenza n. 28489 del 27/10/2025, la Corte di Cassazione ha confermato che: «in tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (cfr. Cass. n. 11432/2022; conf. Cass. n. 22477/2022)
La sentenza riguardava una serie di avvisi in rettifica relativi ad IMU annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 aventi ad oggetto questioni di inagibilità dell’immobile afferenti dunque anche ad aspetti di obbligo dichiarativo e non solo di omesso versamento.
La Corte opera una ricostruzione analitica dell’estensione dell’istituto del cumulo giuridico applicabile all’ICI e all’IMU, ritenendo che, nel caso di specie, siano presenti i presupposti per l’applicazione del medesimo, rilevando la contestualità dell’irrogazione delle sanzioni e la circostanza che il contribuente ha contestato l’entità del tributo applicabile, non vertendosi, pertanto, esclusivamente in tema di omesso versamento.
La Corte ricorda che, in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 15 cit., è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente» (così, Cass. Sez. T., 25 gennaio 2023, n. 2284 e nello stesso senso, tra le altre, Cass., Sez. T, 9 maggio 2023, n. 12433 e Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28758). Il principio del c.d. "cumulo materiale", che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal c.d. "cumulo giuridico", che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata
La Cassazione, con la sentenza 18423 del 12.07.2018, ai fini dell’applicabilità dell’istituto della continuazione anche con riferimento all’ICI e, vista l’affinità del sistema sanzionatorio, ha statuito come: “Le irregolarità compiute in relazione ai tributi locali prevedono l’applicazione del cumulo giuridico, con irrogazione di una unica sanzione ai sensi dell’articolo 12 d.lgs. 472/1997”.
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997).
La stessa norma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece, disponeva l'art. 8, della Legge 7 gennaio 1929 n. 4), e disciplinando specificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni.
La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ha determinato un superamento delle previgenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (non essendo richiesta una «medesima risoluzione») e dell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo).

