Corte di Cassazione 22582/2024. IMU retroattiva con il comma 336
Una approfondita sentenza della Corte di cassazione sui requisiti previsti per l’obbligo di accatastare un immobile raggiunge una conclusione interessante in ordine al recupero retroattivo in presenza di accatastamenti avviati mediate invito alla regolarizzazione ex art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Una approfondita sentenza della Corte di cassazione sui requisiti previsti per l’obbligo di accatastare un immobile raggiunge una conclusione interessante in ordine al recupero retroattivo in presenza di accatastamenti avviati mediate invito alla regolarizzazione ex art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Nel caso di specie, la mancata presentazione della denuncia di variazione catastale risaliva ad epoca antecedente alle annate di riferimento (per la precisione, in coincidenza con la denuncia di accatastamento della sola cabina nell’anno 2000), per cui la rendita attribuita d’ufficio – in conseguenza del computo del valore imputabile agli impianti infissi al suolo per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica a servizio della cabina già censita in catasto – era utilizzabile per la determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione del maggior importo di ICI ed IMU.
Il giudice del rinvio si conformerà al seguente principio di diritto: «In materia di ICI e di IMU, gli impianti componenti la rete di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica costituiscono parte integrante – ove stabilmente infissi al suolo pertinenziale o al manufatto principale - della cabina appartenente al gestore del servizio di fornitura dell’energia elettrica, essendo strettamente funzionali al processo produttivo; pertanto, la maggior rendita attribuita d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, dopo l’invito alla regolarizzazione catastale (mediante la valorizzazione della componente impiantistica) da parte del Comune, ex art. 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzabile ex post al fine di determinare la base imponibile dei tributi dovuti per la cabina già censita in catasto, anche con riferimento ad annate antecedenti la sua notificazione al contribuente».

