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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Puglia n. 8/2026/par. Uso dei proventi dell’imposta di soggiorno

Il Comune di Cisternino chiede alla Corte dei conti se i proventi dell’imposta di soggiorno possano finanziare durante l’alta stagione la pulizia stradale, servizi aggiuntivi di polizia locale, manutenzione delle strade e navette estive per i turisti.

Fino a che punto può essere utilizzato il gettito dell’imposta di soggiorno per far fronte ai maggiori costi che il turismo genera sui servizi comunali?

Il Comune di Cisternino rivolge richiesta di parere alla Corte dei conti per chiedere se i proventi dell’IDS possano finanziare, nei periodi di alta stagione:

  • pulizia stradale (lavaggio strade, sfalcio erba)
  • servizi aggiuntivi di Polizia Locale per gestione del territorio,
  • manutenzione ordinaria/straordinaria strade,
  • navetta estiva tra parcheggi periferici e centro storico

Tali interventi possano qualificarsi come “servizi pubblici locali” o comunque “strettamente collegati alla fruizione turistica” per rientrare nel perimetro dell’art. 4, c. 1, d.lgs. 23/2011?

Muovendo dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011, la Corte ribadisce che il gettito dell’imposta di soggiorno è normativamente vincolato a specifiche finalità:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi sui beni culturali e ambientali locali (manutenzione, fruizione, recupero),
  • servizi pubblici locali relativi a tali interventi,
  • ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Questo vincolo non è solo “di principio”, ma ha natura giuridica e contabile: l’entrata deve essere correlata a spese che ricadono chiaramente e direttamente in questi ambiti. 

La Corte respinge l’idea che possano essere finanziate con l’imposta di soggiorno anche spese solo indirettamente collegate al turismo. 

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario che la sua finalità sia direttamente e immediatamente riconducibile agli interventi turistici o alla fruizione dei beni culturali e ambientali. La semplice “connessione per accessorietà” non basta. È, pertanto, necessario “rinvenire nella programmazione economica all’entrata relativa all’imposta di soggiorno un aggregato di spesa correlato che soddisfi in maniera diretta e immediata il finalismo imposto dal legislatore”

Un ulteriore punto di chiarimento riguarda l’espressione “servizi pubblici locali” contenuta nell’art. 4, comma 1.

Pur richiamando precedenti orientamenti amministrativi più ampi (TAR e Consiglio di Stato), la Corte adotta una lettura restrittiva e letterale della norma. Secondo la Sezione non tutti i servizi pubblici locali aggravati dal turismo sono finanziabili; lo sono solo quelli che risultano relativi – in senso stretto – agli interventi turistici o alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali. Il servizio pubblico locale deve essere strumentale e funzionale a quelle specifiche finalità, non semplicemente utile anche ai turisti. 

Spese come pulizia stradale, manutenzione delle strade, rafforzamento della Polizia Locale o altri servizi generali non sono automaticamente finanziabili con l’imposta di soggiorno; possono rientrare nel perimetro solo se ricondotte progettualmente e a livello motivazionale.

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