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IMU accertamento e riscossione 4 min di lettura

Corte dei conti sezione regionale controllo Abruzzo. Deliberazione 266/2024. Possibile acquistare un terreno in luogo del credito tributario

Nel caso sottoposto alla Corte, il Comune ha formulato richiesta di parere circa la possibilità di procedere all’acquisto della proprietà di una porzione di terreno, da destinare a finalità di pubblico interesse, compensando il credito tributario (IMU 2019-2024).

Nel caso sottoposto alla Corte, il Comune ha formulato richiesta di parere circa la possibilità di procedere all’acquisto della proprietà di una porzione di terreno, da destinare a finalità di pubblico interesse, compensando il credito tributario (IMU 2019-2024), vantato nei confronti di un cittadino proprietario del terreno e residente nel territorio comunale per un importo che, in base alla stima effettuata dall’Ufficio tecnico del Comune, risulta coincidente con quello del debito tributario.

La Corte evidenzia come la fattispecie in esame non sia riconducibile alla compensazione bensì, più propriamente, a quella della “datio in solutum” (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197, co. 1 c.c.) che individua la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa non ricorrendo qui neanche i presupposti di omogeneità dei crediti né della facile e pronta liquidazione dell’oggetto.

Nel ragionamento della Corte, si richiamano tutte le situazioni che permettono di riconoscere un’attenuazione del principio di indisponibilità o una sua limitazione, giustificando una maggiore flessibilità dell’Amministrazione finanziaria al fine di definire anticipatamente la pretesa tributaria.

Al riguardo, la Circolare MEF n. 34 del 29 dicembre 2020 prevede che “il fulcro del procedimento argomentativo che porta a ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario deve essere incentrato sulla maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria”, e ciò sia con riferimento al concordato preventivo, sia relativamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012 relativa alla mediazione prevede che quest’ultima “deve ritenersi sostanzialmente finalizzata ad evitare il rinvio ai giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa, attraverso un esame volto ad anticipare l’esito ragionevole atteso del giudizio, tenuto conto della situazione di fatto e di diritto sottesa a ogni singola fattispecie”. 

Analoga considerazione vale per la conciliazione, nell’ambito della quale l’Amministrazione finanziaria effettua un vero e proprio giudizio prognostico circa le possibilità di successo in sede contenziosa, tenendo conto dell’alea connessa all’instaurazione della controversia, anche in relazione alla possibilità di ottenere immediatamente il pagamento. 

Nel riconoscere la natura transattiva della conciliazione, l’interpretazione dottrinale maggioritaria ammette quindi un’attenuazione del principio di indisponibilità o una sua limitazione, giustificando una maggiore flessibilità dell’Amministrazione finanziaria al fine di definire anticipatamente la pretesa tributaria. (sul punto, Sezione di controllo per la Toscana del. 40/2021/PAR). 

La lettura coordinata delle norme richiamate fa propendere per una interpretazione estensiva che possa ricomprendere la datio in solutum tra le alternative che l’ente può valutare al ricorrere di determinati presupposti.

Di conseguenza, il ricorso allo strumento della datio in solutum a fronte di un credito tributario, tenuto non di meno conto della previsione di fattispecie analoghe da parte del legislatore, può, quindi, costituire valida eccezione al principio di indisponibilità allorquando sia accertata l’inesigibilità del suddetto credito e sia data dimostrazione della ricorrenza di un preminente interesse pubblico funzionalizzando, così, l’attività dell’ente alle finalità istituzionali contemplate dalla Carta costituzionale

Nel caso di datio in solutum, i riflessi in bilancio sono determinati, in prima battuta, dalla cancellazione dei relativi residui attivi e contestualmente dalla variazione della relativa quota di accantonamento al FCDE che di fatto già ne determinava la sterilizzazione in ossequio al principio di prudenza e in linea con quanto previsti dai principi contabili di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Un ente territoriale, oltre a verificare l’inesigibilità del credito, dovrà tenere conto della stima oggettiva del bene, mediante perizia giurata, che individui il valore attuale dello stesso, tenuto conto dello stato in cui si trova, al fine di poter stimare l’ammontare di eventuali lavori da effettuarsi per renderlo idoneo all’uso pubblico. Con riferimento a quest’ultimo elemento, peraltro, è necessario che l’ente abbia già valutato, nell’ambito della sua programmazione, l’acquisizione di un bene analogo a quello oggetto della “datio” a testimonianza dell’effettivo intento di destinarlo al servizio della comunità amministrata. In alternativa occorrerà formalizzare una delibera puntuale che individui la destinazione di pubblica utilità del bene. Ciò consentirà di evitare l’acquisto di una proprietà che, priva di valore e di impiego immediato, diventi una spesa in quanto a manutenzione e inutilizzo con conseguente danno per la perdita del credito e per la mancata ricaduta sulla collettività.

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