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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

Corte dei conti sezione prima giurisdizione centrale d’appello s. 59/2026. Il gestore dell’imposta di soggiorno non è agente contabile

La sentenza 59/2026 della Corte dei Conti conferma che il gestore non è più considerato agente contabile per il riversamento dell’imposta di soggiorno.

Con la sentenza 59/2026, la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti conferma il superamento della figura dell’agente contabile in capo al gestore tenuto a riversare l’imposta di soggiorno. La questione sistematica è la giurisdizione sulle condotte di omesso riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive, alla luce delle riforme normative intervenute a partire dal 2020. La nuova pronuncia chiude il dibattito sul tema.

Il giudizio trae origine da un’azione promossa dalla Procura regionale presso la Corte dei conti del Lazio nei confronti del legale rappresentante di una società che gestiva una struttura alberghiera a Roma, per un omesso riversamento della tassa di soggiorno relativo al periodo 2012–2018. La Procura aveva qualificato il gestore come agente contabile, titolare di un rapporto di servizio con il Comune, e quindi assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti. In primo grado, tuttavia, la Sezione giurisdizionale regionale del Lazio aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, ritenendo decisiva la normativa sopravvenuta:

  • l’art. 4, comma 1ter, del d.lgs. 23/2011, introdotto dal DL 34/2020 (decreto Rilancio), che qualifica il gestore della struttura come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno;
  • l’art. 5quinquies del DL 146/2021, che attribuisce a tale disciplina efficacia retroattiva.

La Procura regionale ha proposto appello sostenendo che il gestore continuerebbe a essere agente contabile per il maneggio di denaro pubblico e, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5quinquies DL 146/2021 per violazione degli articoli 3 e 102 Cost.

Il Collegio respinge integralmente l’appello e conferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, adeguandosi a un orientamento che, al momento della decisione, risulta ormai consolidato.

In particolare, la Corte riconosce che:

  • prima del 2020, la giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite della Cassazione) aveva ammesso la riconducibilità del gestore alla figura di agente contabile di fatto, proprio perché incaricato della riscossione e del riversamento di somme di natura pubblica;
  • tuttavia, con il DL 34/2020, il legislatore ha operato una scelta chiara: ha qualificato il gestore come responsabile d’imposta, con:
    • obbligo diretto di pagamento;
    • diritto di rivalsa sul turista;
    • obblighi dichiarativi;
    • e un autonomo apparato sanzionatorio tributario;
  • con il DL 146/2021, tale disciplina è stata resa applicabile anche ai periodi precedenti, incidendo non solo sul merito, ma anche sul riparto di giurisdizione.

Elemento decisivo è il richiamo alla recentissima ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1527/2026, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che ha affermato in modo espresso. Pertanto:

  • il mancato riversamento del tributo non integra di per sé un “danno erariale”, ma costituisce inadempimento di un’obbligazione tributaria;
  • ammettere una parallela responsabilità contabile comporterebbe una duplicazione di tutela e sanzioni, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità;
  • la riforma ha inteso ricondurre integralmente la fattispecie nell’alveo del diritto tributario, sottraendola sia all’area penale (peculato) sia a quella contabile.
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