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IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte dei conti sezione controllo Lombardia parere 31/2024. Incasso delle somme derivanti dalla gestione dei parcheggi mediante app.

Nel quesito si rappresenta che l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”.

Nel quesito si rappresenta che l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a disposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”.

Le convenzioni tipo predisposte da queste società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito. Si chiede inoltre se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, c.790, l. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento. Infine, viene chiesto “se in alternativa all’apertura di conti correnti dedicati intestati all’Ente si possa procedere alla nomina delle società affidatarie quali agenti contabili a denaro, consentendo la riscossione sui loro conti correnti e fermo restando l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 2000”.

Dopo analitica ricostruzione del quadro normativo vigente, la sezione di controllo ricorda che la giurisprudenza ha precisato “Il comma 788, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), ha integrato l’articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo espressamente che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente. Dunque, anche per la riscossione coattiva, come già avviene per la riscossione spontanea, i versamenti devono confluire direttamente su un conto intestato al comune e non possono più essere oggetto di materiale introito da parte dei concessionari della riscossione (ad eccezione delle società pubbliche, in house, affidatarie della concessione).
Conseguentemente, secondo la disciplina attualmente vigente, a decorrere dall’1/1/2020, i concessionari privati non possono più maneggiare denaro pubblico e riscuotere le 6 entrate degli enti territoriali, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva” (cfr. SRCLAZ/88/2020/PRSE; nonché 49 e 50/2020).

Sulla base del quadro normativo esposto e delle previsioni contenute nel comma 790 dell’art.1 l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali, sia tributarie, che non tributarie, ai sensi dell’art.52, c.5, lett.b, d.lgs. 7 446/1997, il versamento da parte dei contribuenti/utenti deve affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing dell’ente impositore.
La norma, pertanto, trova applicazione nei casi di affidamento dei servizi di cui all’art.52, c.5, lett.b, d.lgs. 446/1997, vale a dire l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, ai soggetti terzi abilitati alla relativa gestione e indicati ai numeri 1,2,3, 4 della lettera b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997. 

Fondamentale la precisazione nel successivo capoverso del parere: Ne deriva che ogni qual volta il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione. La Sezione regionale di controllo rende il parere nei termini di seguito esposti “Ai sensi dell’art.1, c.790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art.52, c.5, lett.b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

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