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IMU accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte dei conti sez. regionale di controllo FVG deliberazione 69/2025. Incentivi estesi alle entrate patrimoniali

Un comune friulano ha richiesto parere in merito alla possibilità di estendere al recupero delle entrate patrimoniali le fonti di alimentazione del fondo incentivante il personale di cui all’art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018.

Un comune friulano ha richiesto parere in merito alla possibilità di estendere al recupero delle entrate patrimoniali le fonti di alimentazione del fondo incentivante il personale di cui all’art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018.

Il parere della Corte conclude per una interpretazione estensiva della seconda parte del comma 1091, nei termini seguenti.

Dall’analisi dell’art. 1, c. 1091, della l. n. 145/2018 si evince che, al fine di assicurare risorse specifiche per potenziare l’attività di gestione e acquisizione delle entrate comunali, la norma distingue due momenti, quello della individuazione delle risorse che alimentano il fondo incentivante e quello della destinazione delle medesime e, quindi, della modalità di utilizzo delle risorse confluite nel fondo.

La norma tiene i due profili distinti prevedendo una differente disciplina.

Per quanto riguarda l’alimentazione del fondo la norma fa espresso riferimento al “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…)”.

Il richiamo espresso riguarda, quindi, le maggiori entrate derivanti dai soli due tributi indicati, l’IMU e la TARI, che verosimilmente rappresentano le due poste quantitativamente più rilevanti per i comuni anche se gli stessi possono aver recuperato somme riferite ad altre entrate patrimoniali anche tributarie.

Quanto sopra trova conferma nella disposizione dell’art. 1, c. 779, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) che ha aggiunto il comma 1091-bis all'articolo 1, c. 1091, della l. n. 145/2018.

Detto comma, che ha valore di interpretazione autentica, dispone quanto segue: “Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato”.

Secondo la lettura della norma in esame, quindi, la fase di implementazione e di allocazione del fondo non sono direttamente correlate, la prima riguardante l’IMU e TARI complessivamente riscossi, la seconda concerne anche attività non collegate ai menzionati tributi.

Con riferimento al riparto delle risorse incentivanti la norma, infatti, lascia la facoltà ai comuni di scegliere l’utilizzo tra il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e il trattamento accessorio del personale dipendente con la precisazione che “La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (…)”.

Dalla previsione sopra richiamata emerge che per espressa volontà del legislatore il personale interessato dal beneficio incentivante è quello impiegato nel conseguimento di obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. La su richiamata disposizione normativa lascia, quindi, ragionevolmente intendere che possono essere incentivati tutti gli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste non necessariamente collegate all’attività di accertamento di IMU e TARI e che può essere incluso nel beneficio tutto il personale formalmente coinvolto, anche se non assegnato agli uffici delle entrate e non dedicato esclusivamente all’IMU e alla TARI.

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