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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CORTE DEI CONTI sez. regionale controllo LOMBARDIA PARERE 113/2024. COMPENSI IMU/TARI ACCERTATI E RISCOSSI NELL’ANNO DI COMPETENZA.

Con il parere in commento la sezione regionale di controllo della Lombardia ha dato riscontro ad alcuni quesiti posti da un comune in merito al calcolo dei compensi spettanti per le attività di accertamento dei tributi locali.

Con il parere in commento la sezione regionale di controllo della Lombardia ha dato riscontro ad alcuni quesiti posti da un comune in merito al calcolo dei compensi spettanti per le attività di accertamento dei tributi locali. 

Il Comune chiede testualmente: “… a) se il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi debba essere determinato in misura pari al minor valore tra i seguenti risultati: 

1) differenza tra le somme accertate nell’anno di riferimento e somme accertate l’anno precedente;

2) differenze tra le somme incassate nell’anno di riferimento (limitatamente alle quote derivante dagli accertamenti dello stesso anno) e le somme incassate l’anno precedente (con riferimento sempre agli accertamenti del medesimo esercizio) …” 

Ad avviso del Collegio non sono ravvisabili dubbi interpretativi in riferimento al “…montante…” a cui rapportare la percentuale “…massima del 5%...” rivelandosi lo stesso tenore letterale della norma inequivocabile, laddove specifica che i comuni possono, con proprio regolamento, “…prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti …” dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente e risultante “…dal conto consuntivo approvato…” sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale; ed invero, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (come sembra prospettare l’ente nella prima parte del quesito, contrassegnato dal n. 1), ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti). In altri termini, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce. 

La regola non risulta essere quella adottata da gran parte dei comuni, anche in considerazione dei chiarimenti ragionati forniti da IFEL e ANUTEL.

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