Corte dei conti – sez. giurisdizionale Sicilia. Parifica del conto degli agenti contabili dell’imposta di soggiorno
L’interessante sentenza del giudice contabile chiarisce l’importanza dell’operazione di parifica del conto, quale fase di procedibilità di un eventuale giudizio di conto per parifica negativa.
L’interessante sentenza del giudice contabile chiarisce l’importanza dell’operazione di parifica del conto, quale fase di procedibilità di un eventuale giudizio di conto per parifica negativa.
Nella relazione si contestava al soggetto gestore della struttura l’omesso versamento integrale nei confronti del Comune dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023 per un ammontare di euro 31.256,00 oltre interessi legali, con riferimento alle scadenze di versamento previste dall’art. 5 del regolamento comunale in materia.
In particolare, il Magistrato istruttore evidenziava che il suddetto conto giudiziale rappresentava nella colonna “riscossioni” un ammontare complessivo di euro 31.256,00 e nella colonna “versamenti in tesoreria” un importo pari a zero. Lo stesso rilevava che il conto era stato depositato dall’Amministrazione comunale per il tramite della piattaforma SIRECO, accompagnato dai seguenti documenti:
- denuncia di danno erariale prot. 45968 del 10.12.2024;
- determina dirigenziale di parifica con differenze n. 130 del 05.12.2024 (prot. 1762 R.G. 09/12/2024);
- relazione del collegio dei revisori dei conti del Comune di Scicli del 13.12.2024 sui conti degli agenti contabili per l’imposta di soggiorno del 2023.
Dall’analisi dei suddetti documenti emergeva che l’Amministrazione comunale aveva segnalato l’inadempimento dell’omesso versamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel 2023 da parte della SRL per un importo di euro 31.256,00 contestandone alla suddetta società il relativo inadempimento senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro, conseguendone l’emissione e la notifica dell’avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata. L’Amministrazione, inoltre, adottava la determina avente ad oggetto la parifica “negativa” del conto giudiziale.
La difesa dell’Agente contabile osservava che “l’ammontare dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023 non può essere di cifra pari ai guadagni complessivi della società, visto che la stessa si determina in misura percentuale con aliquota fissata dall’ente” lamentando un errore nella quantificazione del dovuto a titolo di imposta di soggiorno per il 2023 da parte dell’Amministrazione comunale. La stessa difesa deduceva che non era chiaro come il Comune fosse pervenuto alla quantificazione oggetto di contestazione visto che il quantum dovuto “dovrebbe determinarsi dalla percentuale di aliquota sulla base di imposta data contabilmente dalle fatturazioni della società quindi ricavarsi dal conto giudiziale del 06/03/2025 riepilogativo dei ricavi dai quali poi va calcolata l’imposta di soggiorni in misura percentuale fissa sul numero di soggiorni”.
La Corte dei Conti valorizza la procedura di “parificazione” che costituisce una dichiarazione certificativa dell’Amministrazione da cui dipende l’agente contabile, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali può anche coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. La parifica “deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o su altri elementi contabili in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della norma un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall’agente contabile stesso; la “parifica” non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione. In altri termini, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell’amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente (reversali d’incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)” (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 432/2020). Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, invece, l’eventualità di una “parificazione con esito negativo”. L’omessa parificazione, dovuta al mancato esercizio dell’attività di controllo dell’Amministrazione sul conto presentato dall’Agente contabile e dalla quale scaturisce l’improcedibilità del giudizio di conto, deve, infatti, essere tenuta distinta dalla ipotesi in cui sebbene detto controllo venga esperito dall’Amministrazione quest’ultima, non ritenendo corretta la gestione dell’Agente contabile, concluda per un esito negativo della parifica (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 463/2019; Sez. giur. 11 Reg. Siciliana, sentt. nn. 98 e 288 del 2023, n. 94/2025).
Il Collegio rileva che, avendo l’agente contabile adottato quale schema di conto giudiziale il modello n. 21, non vi è alcun dubbio che i dati riportati nella sezione sinistra di tale conto si riferiscano all’imposta riscossa nei mesi di riferimento per come indicato espressamente nella denominazione delle relative sezioni né d’altronde la difesa dell’agente contabile ha fornito alcun principio di prova che tali dati rappresentino il valore del fatturato mensile anziché quello dell’imposta di soggiorno riscossa che è l’oggetto della gestione contabile rappresentata.
In assenza di alcuna allegazione specifica e concreta da parte della difesa dell’agente contabile, i dati rappresentati nel conto giudiziale depositato nella Segreteria della competente Sezione giurisdizionale costituiscono piena prova del carico costituito nel caso di specie dall’imposta di soggiorno riscossa nell’esercizio di riferimento in quanto con il deposito di tale conto l’agente contabile sottopone la propria attività gestoria all’esame della Corte dei conti quale giudice naturale delle materie relative alla contabilità pubblica di cui il giudizio di conto costituisce il nucleo storico fondante.

