Corte dei conti sez. giurisdizionale Puglia s. 151/2026. Imposta di soggiorno. Il gestore non è piu’ agente contabile
Imposta di soggiorno: la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Puglia, conferma che i gestori delle strutture ricettive non sono più considerati agenti contabili soggetti alla giurisdizione contabile
La sentenza riguarda un conto giudiziale relativo all'imposta di soggiorno riscossa per conto del Comune di Lecce da un gestore di una struttura ricettiva.
La Corte ricostruisce l'evoluzione normativa e ricorda che fino al 2020 la giurisprudenza era concorde nel ritenere che gli albergatori e i gestori delle strutture ricettive, incaricati di riscuotere e riversare l'imposta di soggiorno, svolgessero funzioni di agente contabile e fossero quindi tenuti alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Tutto cambia con l'intervento del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ospite. Successivamente il legislatore ha precisato che questa disciplina si applica anche alle situazioni precedenti al 2020.
Secondo la Corte, questa modifica non è soltanto terminologica. Il legislatore ha trasformato radicalmente la posizione del gestore: non è più un soggetto che custodisce e riversa denaro pubblico per conto del Comune, ma un soggetto che risponde direttamente, in qualità di responsabile d'imposta, dell'obbligazione tributaria verso l'ente.
La decisione si fonda soprattutto sulla recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1527/2026, che ha chiarito come la nuova disciplina abbia eliminato il presupposto stesso della qualifica di agente contabile. La Cassazione afferma infatti che il rapporto tra Comune e gestore deve ormai essere letto esclusivamente secondo le regole del diritto tributario e non più secondo quelle della contabilità pubblica.
La Corte dei conti conclude di non avere più giurisdizione sulla vicenda e dichiara che le controversie relative al mancato versamento dell'imposta di soggiorno devono essere trattate dal giudice tributario e gestite attraverso gli ordinari strumenti di accertamento e riscossione previsti dalla normativa fiscale.

