Corte dei conti 209/2024 – sezione regionale controllo Lombardia. Erronea applicazione dell’fcde
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia richiama l’attenzione sul corretto calcolo del FCDE (e conseguenti errori da non commettere) per garantire gli equilibri dell’ente.
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia richiama l’attenzione sul corretto calcolo del FCDE (e conseguenti errori da non commettere) per garantire gli equilibri dell’ente.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese prive di adeguata copertura nel corso del medesimo esercizio. Nel bilancio di previsione deve essere stanziata un’apposita posta contabile, denominata accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dell’allegato n.4/2 al D.lgs 118/2011, dice espressamente che nel bilancio di previsione l’accantonamento è il risultato della media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.
La scelta da parte dell’ente di sottoporre solo alcune entrate al calcolo del medesimo fondo è riconosciuta, come da nota del principio contabile richiamato nell’esempio 5, solo per a) crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertati a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, b) crediti assistiti da fideiussione e c) entrate tributarie, che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
La Sezione accerta, quindi, l’erronea applicazione del calcolo del FCDE, come richiesto dai principi contabili del D.lgs.118/2011. La scelta, da parte dell’amministrazione di selezionare ogni anno quali entrate di dubbia e difficile esazione sottoporre all’assoggettamento del fondo e, poi, solo per alcune di esse, inserire nel fondo quanto non riscosso o quanto iscritto a ruolo, conduce ad un accantonamento non congruo in considerazione della mole dei residui dei titoli 1 e 3, essendo anche la base stessa di calcolo inficiata da operazioni non richieste dallo stesso principio contabile che non permette alla Sezione di controllo la verifica dell’adeguatezza del fondo stesso.

