Corte costituzionale s. n. 60/2024. IMU non dovuta sugli immobili occupati abusivamente. Al via i rimborsi
L’IMU non è dovuta sugli immobili occupati abusivamente a condizione che il proprietario abbia tempestivamente denunciato l’occupazione in sede penale.
L’IMU non è dovuta sugli immobili occupati abusivamente a condizione che il proprietario abbia tempestivamente denunciato l’occupazione in sede penale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che – con la sentenza n° 60 – ha dichiarato l’illeggibilità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale») nella parte in cui prevede che non sia dovuta l’Imu per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.
È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
La conseguenza della sentenza è la possibilità di chiedere il rimborso spettante a chi ha versato l’IMU purché fosse stata sporta denuncia penale, nei limiti del termine di prescrizione di cinque anni dal pagamento.

