Corte costituzionale s. 163/2026. La potestà regionale rispetto al cin
La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma pugliese sugli affitti brevi: le Regioni non possono imporre requisiti aggiuntivi per il Codice identificativo nazionale (CIN).
Le Regioni non possono introdurre paletti ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla legge, in materia di Codice identificativo nazionale. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma della legge regionale della Puglia in materia di affitti brevi.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 163/2026 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che, nel disciplinare il Codice identificativo regionale (Cir) delle strutture ricettive, ne ha previsto la propedeuticità rispetto all’acquisizione di quello statale (Cin). Per la Consulta si tratta dell’introduzione «di un onere aggiuntivo a carico degli operatori locali» che «si pone in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, poiché può pregiudicare l’uniformità a livello nazionale delle condizioni del mercato». Bisogna, invece, rispettare la norma statale che prevede come titolo abilitativo la sola acquisizione del Cin. Il Cir può essere integrato nel Cin ma non può costituire un passaggio obbligatorio per il suo ottenimento.
La Corte non mette in discussione la possibilità per le Regioni di mantenere un proprio sistema di identificazione delle strutture ricettive. Al contrario, riconosce espressamente che CIN e CIR possono coesistere, così come possono coesistere le relative banche dati regionali e nazionale. Il problema nasce quando il codice regionale viene trasformato in una condizione preliminare per accedere a quello nazionale. Il CIN, infatti, è stato introdotto dal legislatore statale con l'obiettivo di creare un sistema uniforme di identificazione delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi o turistiche. La disciplina risponde, tra l'altro, a esigenze di tutela della concorrenza, trasparenza del mercato e coordinamento delle informazioni. Proprio per questa ragione, secondo la Corte, le condizioni per l'accesso al sistema nazionale devono rimanere uniformi sul territorio.
La scelta della Regione Puglia di subordinare il CIN alla preventiva acquisizione del CIR introduceva invece un adempimento ulteriore a carico degli operatori regionali.

