CGT2g Lazio 6974/2023. Recupero IMU solo dopo la notifica della rendita rettificata
Non sono legittime le rettifiche d'imposta IMU e TASI per il solo fatto di conformarsi alle risultanze catastali, prescindendo dall'effettiva notificazione dell'accertamento catastale modificativo della rendita.
Non sono legittime le rettifiche d'imposta IMU e TASI per il solo fatto di conformarsi alle risultanze catastali, prescindendo dall'effettiva notificazione dell'accertamento catastale modificativo della rendita.
Massima: Costituisce condizione legale di efficacia della variazione del classamento la notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 74, comma 1 L. 342/2000 e la Corte ha rigettato la tesi del Comune di Roma secondo cui le rettifiche d'imposta Imu e Tasi sarebbero comunque legittime per il solo fatto di conformarsi alle risultanze catastali, prescindendo dall'effettiva notificazione dell'accertamento catastale modificativo della rendita. E' consolidato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000, la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, decorra dalla notificazione del provvedimento. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 74, co. 1 L. 342/2000; art 1, co. 335 l. 311/2004; art. 3, co.48 l. 662/1996. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 3039/19; 16813/21; 28794/23

