CGT2g Campania 7004/2023. Il debitore esecutato è tenuto a versare l’IMU
Il custode giudiziario ha l'obbligo di amministrare e gestire i beni pignorati, compresi i frutti, ma non assume la titolarità dei beni che sono oggetto della custodia, in quanto il debitore esecutato resta l'unico soggetto destinatario dei diritti e degli obblighi scaturenti dal suo status di proprietario o di titolare di ogni altro diritto reale di godimento.
La società destinataria di accertamenti IMU e TASI deduceva il difetto del presupposto impositivo per essere stata privata del possesso degli immobili a seguito di procedura esecutiva immobiliare, dichiarata estinta dal G.E. per intervenuto pagamento in favore dei creditori procedenti.
La custodia, quindi, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto e il debitore esecutato, seppur privato del potere di disporre degli stessi ne rimane comunque proprietario e, in quanto tale, titolare delle posizioni soggettive riconducibili a tale status, ivi compresa la soggezione ai tributi su di essi gravanti (argomento – a contrario- dalla normativa speciale dettata per beni sequestrati alla mafia di cui all'art.51 del decreto legislativo n. 159/20).
L'imposta, dunque, deve essere versata dal debitore esecutato sino all'emissione del decreto di trasferimento. Fino a tale momento il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all'imposta comunale: l'esecuzione dell'atto di pignoramento immobiliare infatti- lo si ripete- non ha in sé alcun effetto sulla debenza dell'IMU, effetto che invece si manifesta appunto con la formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata. In definitiva, fino a quando il bene non verrà acquistato all'asta da un offerente, IMU, TARI e TASI devono essere pagate dal proprietario dell'immobile pignorato.

