CGT Piemonte n. 455/2024. IMU abitazione principale. Rimborso
La CGT di secondo grado riforma la sentenza di primo grado considerando che gli atti impositivi notificati al ricorrente sono motivati unicamente con riferimento al fatto che nell'abitazione principale del ricorrente non risulta anagraficamente compreso il coniuge facente parte del nucleo familiare.
La CGT di secondo grado riforma la sentenza di primo grado considerando che gli atti impositivi notificati al ricorrente sono motivati unicamente con riferimento al fatto che nell'abitazione principale del ricorrente non risulta anagraficamente compreso il coniuge facente parte del nucleo familiare.
Il beneficio dell’esenzione IMU spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge, abbia la residenza anagrafica in diverso Comune. Con la Sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, DL 201/2011, come convertito e successivamente modificato dalla L.147/2013, nella parte in cui stabilisce ” per abitazione principale si intende l’immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” disponendo “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La sentenza della Corte Costituzionale non dispiega effetti solo per la disciplina vigente, ma ha anche effetti retroattivi; pertanto, i coniugi possono presentare istanze di rimborso per le somme precedentemente versate a titolo di IMU, e non dovute alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.
A norma dell'art. 136 della Costituzione, le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta, da tale momento, nei giudizi in corso, deve essere data applicazione alla disciplina risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità (ancorché la pronuncia di legittimità sia successiva alle annualità cui si riferiscono tali giudizi). Quale ulteriore effetto retroattivo, si richiama che, con la dichiarazione di incostituzionalità delle citate norme, i coniugi possono presentare istanze di rimborso per le somme precedentemente versate a titolo di IMU, e non dovute alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.

