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IMU accertamento e riscossione 1 min di lettura

CGT Lazio n. 2686/2026 - IMU ed eredi. Non ammesso notificare l’intero importo ad un solo erede. Nessuna responsabilità solidale

La Corte stabilisce che l’IMU dovuta dal defunto non può essere richiesta per l’intero importo a un solo erede, annullando l’avviso di accertamento notificato

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IMU notificato a un erede per l'intero debito tributario riferibile alla contribuente deceduta.

Roma Capitale aveva notificato l'avviso indicando l'intero importo dell'IMU dovuta dalla defunta, sostenendo che l'effettiva richiesta pro quota sarebbe stata effettuata solo in sede esecutiva.

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio non ha condiviso questa impostazione. I giudici ricordano che, in materia di IMU, non esiste una norma che introduca la responsabilità solidale degli eredi. Di conseguenza trovano applicazione le regole ordinarie del codice civile, secondo cui ciascun erede risponde dei debiti ereditari esclusivamente in proporzione alla propria quota di successione. 

La sentenza evidenzia che la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda esclusivamente le imposte sui redditi. Per i tributi locali, invece, trova applicazione la disciplina civilistica generale della successione ereditaria, che comporta la ripartizione del debito tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.

Secondo la Corte, questo principio non riguarda soltanto la fase della riscossione, ma deve essere rispettato già nell'atto impositivo. L'avviso di accertamento deve quindi consentire al destinatario di comprendere con chiarezza quale sia l'importo effettivamente posto a suo carico. Un atto che riporta l'intero debito del defunto nei confronti di ciascun erede fa apparire il singolo coerede responsabile anche delle quote spettanti agli altri, creando incertezza sulla reale estensione dell'obbligazione tributaria.

Gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius esclusivamente pro quota e non in solido; l'avviso di accertamento deve quindi indicare l'importo imputabile al singolo erede, non l'intero debito ereditario.

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