CGT Lazio n. 1910/2024. IMU ridotta in caso di inagibilita’ nota al comune.requisiti:
Confermato l'orientamento della Corte di Cassazione che riconosce lo stato di inagibilità ai fini Imu e conseguente abbattimento della base imponibile al 50%, nel caso in cui lo stato sia noto al comune, anche in assenza di dichiarazione da parte del contribuente.
Confermato l'orientamento della Corte di Cassazione che riconosce lo stato di inagibilità ai fini Imu e conseguente abbattimento della base imponibile al 50%, nel caso in cui lo stato sia noto al comune, anche in assenza di dichiarazione da parte del contribuente.
La sentenza ribadisce alcuni aspetti fondamentali per ottenere la riduzione in discorso:
- la necessità che lo stato di inagibilità dell'immobile debba essere portato a conoscenza dell'Ente impositore, affinché il contribuente possa usufruire della detta riduzione della base imponibile: a tal fine è necessaria una perizia dell'ufficio tecnico comunale ovvero una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
- condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell'imposta nella misura indicata è lo stato di inagibilità/inabitabilità dell'immobile, intese come obiettiva inidoneità dell'immobile stesso ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione, o per carenze strutturali o igienico/sanitarie; in particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile, ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo, mentre la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitari. Entrambe le nozioni devono essere collegate quindi, senza possibilità di interpretazione estensiva, al degrado fisico sopravvenuto, o ad una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (in tal senso, Cass. n.4333/16; 15407/17; 29968/19).
Massima:
In tema di Imu spetta la riduzione al 50% dell'imponibile anche in assenza della prevista perizia a carico del proprietario o, in alternativa, di una sua dichiarazione sostitutiva, quando lo stato di inagibilità sia noto al Comune, come nel caso oggetto del contenzioso, tenuto conto del principio di collaborazione e buonafede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Nel caso di specie sussisteva un atto del Comune di Roma, Ufficio Sicurezza Statica degli Edifici con il quale veniva dichiarata la non agibilità dell'immobile oggetto del contenzioso avendone constatato lo stato di abbandono con manifestazioni di precedenti crolli delle strutture portanti e del tetto dovute ad un incendio avvenuto anni addietro e l'utilizzo come discarica abusiva (…).

