CGT ii grado Toscana n. 126/2024. IMU valori delle aree edificabili definiti con delibera dell’ente.
Nella vicenda oggetto di valutazione da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la deliberazione della giunta di approvazione dei valori venali in comune commercio si presentava munita di relazione tecnica e argomentava i valori applicati.
Nella vicenda oggetto di valutazione da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la deliberazione della giunta di approvazione dei valori venali in comune commercio si presentava munita di relazione tecnica e argomentava i valori applicati. Ciò ha consentito di superare tutte le obiezioni mosse dal ricorrente in ordine alle caratteristiche dell'area che non sarebbero state prese in considerazione.
La pronuncia del giudice di merito valorizza le indicazioni della sentenza della Corte di cassazione n. 24589/2023, nella quale si ribadisce che " i valori venali delle aree fabbricabili ai fini Ici, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell’attività di accertamento. La Corte evidenzia, infatti, che si tratta di fonti presuntive, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti. Ne deriva che possono utilizzarsi per le annualità pregresse, in quanto, data la natura presuntiva, il contribuente può, anzi è gravato dall’onere di fornire la prova contraria. Cioè, può presentare elementi oggettivi, come perizie di parte, capaci di dimostrare il minor valore dell’area edificabile di proprietà, rispetto a quello risultante dall’applicazione dei valori comunali. In sostanza, i valori comunali operano come gli studi di settore o altri strumenti presuntivi del reddito."

