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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT ii grado Puglia 35/2024. Niente benefici IMU prima casa per immobili contigui

La circostanza che due unità immobiliari siano da tempo unite tra di loro e di fatto utilizzate come unica abitazione non permette la doppia esenzione IMU. Necessaria l’unificazione catastale. Inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria non permettono la riduzione del 50% della base imponibile.

La circostanza che due unità immobiliari siano da tempo unite tra di loro e di fatto utilizzate come unica abitazione non permette la doppia esenzione IMU. Necessaria l’unificazione catastale. Inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria non permettono la riduzione del 50% della base imponibile.

Come chiarito da ormai pacifica giurisprudenza di legittimità l'agevolazione prevista per l'IMU dall'art.13, c. 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella 1. 24 dicembre 2011, n. 214, si differenzia in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale. 

Secondo la Corte di cassazione non è applicabile la giurisprudenza formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso. Tale più restrittiva interpretazione della norma agevolativa in materia di IMU è d'altronde conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23833/2017; Cass. n. 3011/2017) e costituzionale (Corte cost.20 novembre 2017, n. 242) in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (cfr. in ordine all'agevolazione IMU per l'abitazione principale Cass. n. 20368/2018, n. 17015/2019 e n. 34813/2022).

Invero, dalla visura storica dell'immobile datata 13.10.2020, depositata in giudizio dal Comune, emerge che l'accorpamento delle due precedenti particelle con la creazione della nuova particella riferita ad un'unica unità immobiliare è stato disposto d'ufficio con validità dal 23.12.2016 ed il relativo atto di aggiornamento è stato notificato agli interessati in data 26.1.2017: né risulta che la contribuente nell'impugnare tale atto abbia contestato oltre alla maggior rendita attribuita, anche la decorrenza dell'intervenuto accorpamento (cfr. sent. CTP di Bari n. 876/2018, richiamata nella visura storica e consultabile nella banca dati delle decisioni).

In merito alla possibilità di usufruire dell’abbattimento della base imponibile per inagibilità, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, in tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5804). Nel caso di specie le unità immobiliari erano state oggetto dei lavori di completamento previsti dal permesso di costruire, che si configuravano come meri interventi di manutenzione straordinaria: di conseguenza non sussistevano i presupposti per l'applicazione della norma agevolativa di che trattasi.

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