CGT ii grado Piemonte 142/2024. Esclusione della solidarietà passiva dei coeredi per il debito IMU del de cuius
Il Collegio osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 780 del 14.01.2011 ha ricordato che la regola generale del nostro ordinamento è quella prevista dall'art. 1295 c.c. per la quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.
Massima: In materia di debito IMU, dovuto a seguito di successione ereditaria, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, poiché la stessa si applica ai soli debiti contratti dal de cuius aventi ad oggetto il mancato pagamento delle imposte sui redditi. Al caso in esame, non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs.31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione. Come stabilito dalla Cassazione, dunque, in mancanza di speciali regole che sanciscono la solidarietà passiva, deve ritenersi applicabile l'ordinaria ripartizione pro quota dei debiti ereditari, ai sensi degli articoli 1295 e 752del C.C..
Il ricorrente chiedeva di dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento IMU anno 2015 impugnato per essere stato intimato il pagamento per l'intero ad uno solo degli eredi
Il Collegio osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 780 del 14.01.2011 ha ricordato che la regola generale del nostro ordinamento è quella prevista dall'art. 1295 c.c. per la quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.
La regola trova eccezione in materia d'imposta, nei limiti in cui ciò possa ritenersi normativamente previsto.
E così, l'imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi in solido ex art. 36 T.U. sulle successioni, ed ancora per il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, le imposte sui redditi sono dovute in solido dagli eredi del contribuente defunto, allorché il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
L'eccezione in parola non riguarda però altri tributi (nel caso esaminato dalla Cassazione l'INVIM, nell'attuale fattispecie, l'IMU) analogamente a quanto accadeva già nel vigore del previgente sistema tributario (D.P.R. n. 645 del 1958, art. 16), che infatti riservava la solidarietà passiva alle sole imposte dirette (in tal senso v. Cass. 13.10.1975, n. 3277).
La Suprema Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 22.10.2014 n. 22426, ribadendo che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c..
Con riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all'esame di questo Collegio, non è in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione, né sono applicabili speciali regole di solidarietà passiva, ma deve ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari. In particolare, l'articolo 752 del Codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Conclusivamente, in assenza di un richiamo espresso all'articolo 65 del Dpr 600/1973, che prevede la responsabilità solidale tra gli eredi per i tributi comunali, si applicano al caso in esame, relativo all'IMU, le regole sulla responsabilità pro quota (articoli 752 e 754 del Codice civile).

