CGT ii grado Lombardia 1059/2026. Necessaria residenza e dimora abituale per gli alloggi sociali AI fini dell’esenzione IMU
La sentenza della CGT Lombardia stabilisce che, ai fini IMU/TASI sugli alloggi sociali, non basta la semplice destinazione a edilizia residenziale pubblica: serve anche l’effettiva occupazione dell’immobile per ottenere l’esenzione.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affronta una questione rilevante nella gestione degli alloggi sociali ai fini IMU/TASI: se sia sufficiente la destinazione dell’immobile a edilizia residenziale pubblica oppure se sia necessario che l’alloggio sia concretamente occupato per beneficiare dell’esenzione.
Nel caso esaminato, ALER contestava un avviso di accertamento relativo a numerosi alloggi, sostenendo che, trattandosi di immobili destinati stabilmente alla locazione sociale, l’esenzione dovesse trovare applicazione anche nei periodi in cui gli alloggi risultano temporaneamente non assegnati, ad esempio per effetto del fisiologico turnover degli inquilini.
Il Comune, invece, ha sostenuto un’interpretazione opposta, evidenziando come l’esenzione sia subordinata alla presenza di requisiti concreti e non solo formali: in particolare, l’alloggio deve essere effettivamente locato e costituire abitazione principale dell’assegnatario, con residenza anagrafica e dimora abituale.
La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha aderito alla tesi del Comune. In modo molto netto, ha affermato che la mera destinazione dell’immobile ad alloggio sociale non è sufficiente per ottenere l’esenzione: ciò che rileva è la situazione concreta dell’immobile nel periodo d’imposta.
Di conseguenza, gli alloggi non occupati non possono essere considerati esenti, anche se destinati a finalità sociali.
Sotto il profilo probatorio, viene inoltre ribadito che è il contribuente (in questo caso ALER) a dover fornire elementi precisi e puntuali: non è sufficiente richiamare in modo generico la gestione del patrimonio o le dinamiche di assegnazione, ma occorre dimostrare, caso per caso, quali immobili siano effettivamente locati e in quali tempi avvenga il turnover.
In conclusione, la sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato, anche di legittimità, che interpreta in modo restrittivo le norme di esenzione: gli alloggi sociali sono esenti solo se realmente utilizzati come abitazione principale, mentre restano imponibili nei periodi in cui risultano non occupati.

