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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT ii grado Lazio s. 3176/2026. Imposta soggiorno. Valenza dei dati comunicati alla questura - esenzioni da provare

I dati comunicati alla Questura dal gestore sono validi elementi di prova per l’accertamento dell’imposta di soggiorno. Le esenzioni devono essere documentate dal contribuente.

I dati comunicati dal gestore alla Questura possono essere utilizzati dal Comune come valido elemento probatorio nell'accertamento dell'imposta di soggiorno e le eventuali esenzioni devono essere dimostrate dal contribuente con adeguata documentazione.

La sentenza n. 3176/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affronta il tema dell'accertamento dell'imposta di soggiorno e, in particolare, il valore probatorio dei dati comunicati dai gestori delle strutture ricettive alle diverse amministrazioni pubbliche. Nel caso esaminato, una società aveva impugnato un avviso di accertamento sostenendo che il Comune avesse ricostruito in modo inaffidabile il numero dei pernottamenti soggetti a imposta, basandosi sul confronto tra i dati trasmessi alla Questura per finalità di pubblica sicurezza e quelli dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno. 

In primo grado il ricorso era stato accolto, poiché il giudice aveva ritenuto che tale confronto non fosse sufficiente a dimostrare l'effettivo debito tributario, soprattutto in presenza di pernottamenti esenti. La Corte regionale ha però ribaltato questa conclusione. I giudici hanno evidenziato che i dati utilizzati dal Comune provenivano dalle stesse comunicazioni effettuate dal gestore della struttura sia alla Questura tramite il sistema "Alloggiati Web" sia nell'ambito degli adempimenti fiscali e dichiarativi. Si tratta quindi di informazioni ufficiali, fornite direttamente dal contribuente e successivamente messe a disposizione del Comune attraverso i canali previsti dalla normativa. 

Secondo la Corte, il confronto tra queste banche dati costituisce una verifica pienamente legittima e i dati così acquisiti assumono rilevanza probatoria. Di conseguenza, una volta che il Comune abbia evidenziato una differenza tra i pernottamenti comunicati alla Questura e quelli dichiarati ai fini dell'imposta di soggiorno, spetta al gestore dimostrare che tale scostamento dipende, ad esempio, dalla presenza di soggetti esenti o da altre circostanze che giustificano il mancato versamento del tributo. 

La sentenza si sofferma anche sulle esenzioni dall'imposta di soggiorno che, secondo i giudici di secondo grado, non possono essere semplicemente affermate, ma devono essere adeguatamente documentate secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Nel caso concreto, il contribuente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che la differenza rilevata fosse riconducibile a ospiti esenti dall'imposta. Per questo motivo l'accertamento è stato ritenuto legittimo e l'appello del Comune è stato accolto. 

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