CGT ii grado Lazio 238/2024. Esenzione IMU non spettante all’ente ecclesiastico che non prova la modalità non commerciale dell’ attività di religiosa
La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (Cass. n. 20776/2005; Cass. n. 19072/2019).
L'ospitalità dei religiosi, per i vari motivi riportati nelle dichiarazioni, non può costituire prova che l'Ente svolge, esclusivamente, attività religiosa.
Massima:
Non compete l’esenzione Ici/Imu, ex art. 9 co. 8 d.l. 23/2021 e art. 1 co. 759 L. 160/2019, a favore dei soggetti ex art. 7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/1992 possessori di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività non lucrative elencate nella stessa lett. i) della norma per l’ICI, per un ente religioso che non fornisca validi elementi oggettivi di prova da cui risulti inequivocabilmente che l’attività ivi svolta, in via esclusiva, sia di tipo istituzionale (i. e. di religione e di culto) e non commerciale, prova che non può essere desunta, come preteso nel caso di specie, esclusivamente dalle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno soggiornato presso l’Ente per attestare il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 9, co. 8, d. lgs. 23/2011; art. 7, d.lgs. 504/1992; art. 87, co. primo, lett. c); art. 73 co. 1 lett. c) d.P.R. 917/86; d.m. 19 novembre 2012, n. 200.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 26654/2009; 9180/2019; 20776/2005; 19072/2019.

