CGT ii grado Campania 1730/2024. Impugnabile l’avviso di presa in carico per la riscossione coattiva
l caso trattato dalla CGT assume interesse con riguardo ai tributi locali in quanto relativo alla comunicazione di presa in carico emessa dall’Agente della riscossione, con riferimento a un avviso di accertamento esecutivo erariale (emessi dall’Agenzia entrate dal 2010).
l caso trattato dalla CGT assume interesse con riguardo ai tributi locali in quanto relativo alla comunicazione di presa in carico emessa dall’Agente della riscossione, con riferimento a un avviso di accertamento esecutivo erariale (emessi dall’Agenzia entrate dal 2010).
L'Agenzia delle Entrate di riscossione (d'ora in avanti Ader) impugna la sentenza n. 11486/17/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, avente ad oggetto la comunicazione di presa in carico n. 07177202200015202000 relativa all'avviso di accertamento n. 250TEVM001204. La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente reputando che mancasse la prova della notifica dell'atto prodromico (l'avviso di accertamento).
L'appello viene respinto in quanto il collegio ritiene impugnabile l’avviso di presa in carico. Di seguito l’argomentazione su norme erariali ma simili all’accertamento esecutivo della legge 160/2019
L' art. 8, comma 12, del D.L. n. 16 del 2012 ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato. Detto articolo, modificando l' art. 29, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 ha disposto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Il contribuente ha dedotto che prima di tale comunicazione non aveva mai ricevuto l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Dunque, dalla prospettazione del destinatario della comunicazione di presa in carico si evince che esso è il primo atto di cui ha avuto notizia, il quale, in quanto atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente, ha indubitabilmente efficacia lesiva.
Unico mezzo di tutela è dunque l'impugnativa dell'atto di presa in carico; diversamente il contribuente dovrebbe subire l'esecuzione anche in carenza di notifica dell'avviso di accertamento, atto di valore "impoesattivo".

