IMU. CGT ii grado Abruzzo 802/2023. Nessuna esenzione per i beni merce se manca la dichiarazione.
La CGT di II grado dell’Abruzzo conferma il rigoroso requisito della presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell’esenzione sui fabbricati merce, con impossibilità di emendare la dichiarazione IMU, anche con ravvedimento.
La CGT di II grado dell’Abruzzo conferma il rigoroso requisito della presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell’esenzione sui fabbricati merce, con impossibilità di emendare la dichiarazione IMU, anche con ravvedimento.
Il ricorrente evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti di fatto richiesti dalle norme fiscali per la qualifica dell’immobile di fabbricato merce: immobile costruito/ristrutturato da impresa costruttrice, attualità della destinazione dell'immobile alla vendita e, dunque, immobile classificabile quale bene-merce, iscritto in bilancio sotto la voce "rimanenze" e non locato. I cespiti in questione, soggetti, appunto come beni merce, al reddito d'impresa (IRES) devono restare sottratti alla ratio del regime impositivo previsto dall'IMU (reddito fondiario). La prevista dichiarazione, a pena di decadenza, se può valere in sede amministrativa, non può invece ostare al riconoscimento, in sede giudiziaria, del beneficio in questione, ove qui venga dimostrata la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, come altresì riconosciuto dalla Suprema Corte a SS.UU. nell'arresto n. 13378/2016.
La Corte respinge le doglianze del contribuente ricordando che le norme che stabiliscono esenzioni (come nel caso di specie) o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, sicché la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce che, in base a qualsivoglia altra circostanza e/o considerazione, si possa ritenere irrilevante la sua omissione.
Né a tal riguardo giova richiamare l'arresto della Suprema Corte SS.UU. 13378/2016 sulla emendabilità della dichiarazione in quanto nel caso di specie la maggiore pretesa tributaria non consegue ad errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione (non presentata) ed incidenti sull'obbligazione tributaria.

