CGT i grado reggio Emilia s. 206/2025. Esenzione IMU merce spettante in caso di errore materiale nella dichiarazione
Esenzione IMU per immobile merce ammessa anche in caso di errore di compilazione della dichiarazione IMU
Esenzione IMU per immobile merce ammessa anche in caso di errore di compilazione della dichiarazione IMU: l'aver barrato, nella dichiarazione, nel quadro "caratteristiche" la casella 3 "fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale" anziché la corretta casella 8 "beni merce", costituisce un evidente errore materiale, corretto dalle dichiarazioni integrative e correttive presentate dalla Ricorrente, prima delle notifiche degli atti impugnati; l'eccezione di decadenza, sollevata dal Comune, non è fondata in quanto la norma ricollega la decadenza dal beneficio alla mancata presentazione della dichiarazione, nulla prevedendo per eventuali errori di compilazione della stessa.
Nel caso di specie, il presupposto che si tratti di beni destinati alla vendita, risulta provato, "dall'inserimento" nell'attivo dei bilanci d'esercizio, per gli anni oggetto degli accertamenti impugnati, dei beni in oggetto ,alla voce "lett. C) Attivo Circolante - Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita" e dalla esplicita dichiarazione del Revisore Legale attestante che i box erano iscritti in bilancio quali rimanenze inziali e finali di beni merce destinati alla vendita: l'aver barrato, nella dichiarazione, nel quadro "caratteristiche" la casella 3 "fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale" anziché la corretta casella 8 "beni merce", costituisce un evidente errore materiale; errori che, nella specie, risultano comunque evidenti e, dunque, "comprensibili ictu oculi" senza necessità di specifiche "giustificazioni" e che ,dunque, non inficiano la "validità" della volontà espressa dal contribuente.

