CGT i grado pisa 247/2025. Agevolazioni covid dovute anche in assenza di dichiarazione IMU
Le norme emergenziali non prescrivono alcun obbligo di presentazione di specifica dichiarazione per poter fruire del beneficio.
Le norme emergenziali non prescrivono alcun obbligo di presentazione di specifica dichiarazione per poter fruire del beneficio. Tale obbligo non può desumersi dell’art. 1, comma 769, della l. n. 160/2029. L’eccezionalità dell’evento nonché la formulazione letterale della previsione, non fa alcun riferimento alla disciplina generale prevista dalla l. n. 160/11919, aspetto che comporta l’applicabilità ex lege del beneficio in presenza dei requisiti richiesti, senza dover adempiere ad alcun obbligo dichiarativo.
Il caso trattato riguarda una pretesa IMU contestata dal ricorrente per aver applicato la normativa emergenziale introdotta con i d.l. n. 34/2020 e d.l. n. 104/2020, che, rispettivamente all’art. 177, comma 1 e all’ art. 78, comma 1, prevedono la non debenza per gli immobili destinati ad attività ricettiva sia la prima e che la seconda rata dell’imposta IMU relativa all’anno 2020, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori dell’attività ivi esercitata.
Nel caso di specie costituiscono circostanze non controverse sia la destinazione degli immobili ad attività ricompresa nelle norme sopra indicate sia la gestione di detta attività da parte della società ricorrente proprietaria degli immobili. Risultano pertanto soddisfatti entrambi i requisiti sostanziali richiesti dalle dette norme per fruire del beneficio di non debenza dell’imposta per la suddetta annualità. Il diniego del beneficio da parte del Comune fondato esclusivamente sul mancato assolvimento dell’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 1, comma 769, della l. n. 160/2019, non risulta fondato.

