Vai al contenuto

IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT i grado Napoli 320/2024. Gli immobili iacp non sono alloggi sociali, versano l’IMU

Con sentenza n. 320/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha affermato che gli alloggi assegnati dagli IACP non possono usufruire dell’esenzione dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. Il giudice tributario, ai fini della risoluzione della controversia, analizza la normativa utile a comprendere se gli immobili posseduti dall'IACP costituiscano "alloggi sociali", totalmente esclusi dall'imposta, ovvero altra tipologia di immobili di edilizia residenziale pubblica, cui è applicabile − anche ove non adibiti ad abitazione principale − la detrazione di euro 200.

Con sentenza n. 320/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha affermato che gli alloggi assegnati dagli IACP non possono usufruire dell’esenzione dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. Il giudice tributario, ai fini della risoluzione della controversia, analizza la normativa utile a comprendere se gli immobili posseduti dall'IACP costituiscano "alloggi sociali", totalmente esclusi dall'imposta, ovvero altra tipologia di immobili di edilizia residenziale pubblica, cui è applicabile − anche ove non adibiti ad abitazione principale − la detrazione di euro 200.

Il D.M. 22 aprile 2008 definisce alloggio sociale «…l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. 

Orbene, nella fattispecie, premesso che il ricorrente Iacp (in liquidazione) è un Ente di diritto pubblico non economico di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001, esso appare avere quale unica finalità la realizzazione di programmi d'intervento di edilizia residenziale pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica; la gestione e manutenzione di tutto il proprio patrimonio pubblico residenziale.

Sulla base di tali considerazioni, per stabilire se gli alloggi dell'IACP costituiscono "alloggi sociali" ai fini IMU, è necessario verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
  • la locazione permanente;
  • il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
  • il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico- destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
  • le caratteristiche tecnico-costruttive degli alloggi che, in generale, pur adeguate ai bisogni che devono soddisfare, siano inferiori a quelle del libero mercato dell'edilizia.

Naturalmente, trattandosi di una agevolazione, ovvero di norma di stretta osservanza, non solo essa dovrà essere interpretata letteralmente ma, soprattutto, l'onere della prova della spettanza dell'agevolazione, in deroga ai normali canoni di riparto, ricadrà sul soggetto passivo che di tale agevolazione intende usufruire.

Sulla base della documentazione in atti e di quanto allegato in ricorso, tenuto conto delle specifiche contestazioni da parte dell'amministrazione, tale onere della prova non è stato compiutamente assolto.

Leggi il seguente articolo:

Condividi

Ne parliamo?

Un referente Oesis ti risponde entro un giorno lavorativo.