CGT i grado Milano 4317/2025. IMU su impianto fotovoltaico. Criterio del valore contabile
Legittimi gli avvisi di accertamento del comune per il recupero dell’IMU sull’impianto fotovoltaico applicando i valori contabili, in quanto immobile oggetto di accatastamento autonomo
Legittimi gli avvisi di accertamento del comune per il recupero dell’IMU sull’impianto fotovoltaico applicando i valori contabili, in quanto immobile oggetto di accatastamento autonomo.
Trattasi, in particolare, di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 98,27 Kwp in funzione dal 2010 in afferenza ad un fabbricato di altra proprietà.
Per quanto concerne l'autonoma, o meno, accatastabilità dell'impianto fotovoltaico installato, la CGT osserva che l'impianto nel caso di specie assume un connotato autonomo e differenziato rispetto alla copertura dell'immobile su cui insiste e, conseguentemente, non potendo essere qualificato come impianto integrato, deve necessariamente essere accatastato autonomamente avendo autonomia funzionale; ne consegue la necessità di procedere al suo autonomo accatastamento in quanto bene immobile distinto ai sensi dell'art. 812 c.c.
Il comma 3 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 504/1992 prevede l'applicazione del criterio dei costi contabili quando l'immobile: a) è privo di rendita catastale; b) ha i requisiti per l'accatastamento nel gruppo D; c) è interamente posseduto da un'impresa; d) è distintamente contabilizzato.
La predetta norma aggiunge che il criterio contabile deve essere seguito, per la liquidazione dell'imposta, fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita "proposta" mediante la procedura Doc-Fa disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701.
Nella fattispecie in esame il Comune ha liquidato la somma dovuta a titolo d'imposta per l'annualità oggetto di accertamento sulla base del criterio contabile rivalutato, ovvero i costi contabili sostenuti per la sua realizzazione, così come risultanti in bilancio e rivalutati per Legge; tale soluzione è condivisibile, atteso che l'accatastamento dell'impianto fotovoltaico cui si discute non è ancora intervenuto e tutti i presupposti sopra riportati sono soddisfatti.

