CGT i grado forlì s. 241/1/2025. IMU in caso di assegnazione della casa coniugale. Figlio maggiorenne
La CGT di Forlì conferma l’abitazione principale in capo al genitore affidatario anche se il figlio ha raggiunto la maggiore età ma non è ancora economicamente autosufficiente.
La CGT di Forlì conferma l’abitazione principale in capo al genitore affidatario anche se il figlio ha raggiunto la maggiore età ma non è ancora economicamente autosufficiente.
Il caso riguarda l'IMU anno 2020 sull'abitazione assegnata all'ex coniuge, convivente con la figlia, con sentenza di separazione del Tribunale; assegnazione che veniva confermata con la sentenza del 14.1.2021 ivi convivendo la figlia divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
L'interrogativo al quale occorre rispondere è se rispetto al costituito "diritto reale di abitazione" alla posizione dell'ex coniuge affidatario del figlio minore sia parificata la posizione del coniuge convivente con figlio divenuto maggiorenne ma economicamente non indipendente ovvero, se viceversa, come ha operato il Comune di (...) siano condizioni soggettive diverse, facendo rivivere, la posizione del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, quel diritto atipico di godimento in capo all'ex coniuge assegnatario dell'abitazione che, ante 2012, lo faceva escludere dalla cerchia dei soggetti passivi dell'imposta comunale.
Il Giudice sceglie la prima opzione giuridica e, per conseguenza, accoglie il ricorso, giudicando che, nel caso di specie, ancorché la figlia sia divenuta maggiorenne, data la sua economica dipendenza, non sia venuta meno in capo alla ex coniuge, assegnataria della casa familiare, la condizione per attribuirle la soggettività passiva IMU, con esclusione dell'obbligo impositivo a carico del ricorrente proprietario.
La Corte espressamente parifica la posizione del figlio minorenne e quella del figlio che, sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente ravvisandovi una condizione di "vulnerabilità" e un pari interesse a restare nell'ambiente domestico nel quale sono cresciuti, garantendo loro il mantenimento delle relazioni sociali e delle condizioni di vita con la conseguenza che "la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario" (v. anche Cass. ord. 32151 del 20.11.2023).
La pronuncia rappresenta un orientamento che si rivela difforma risposta IFEL del 6 marzo 2020.
Quanto stabilito risulta in linea con i principi affermati, da ultimo, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4303/2025 e l’ordinanza n. 23443/2025. Principi che operano in presenza, peraltro, dell’efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione e in presenza del requisito della residenza o dimora abituale.

