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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT i grado chieti n. 387/2025. IMU aree edificabili. Violazione del contraddittorio preventivo anche in caso di delibera dei valori

Fioccano le prime sentenze sulla violazione del contraddittorio preventivo nei tributi locali.

Fioccano le prime sentenze sulla violazione del contraddittorio preventivo nei tributi locali.

Il caso è di assoluto rilievo trattandosi di accertamento IMU su aree edificabili, in presenza di valori medi approvati con delibera comunale. La CGT evidenzia come proprio la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU non possa essere caso da sottrarre al contraddittorio, non rientrando tra gli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Si tratta di attività di determinazione del valore imponibile che eccede la mera rilevazione di violazioni mediante l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero la mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione, e che dunque non può sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell'art. 6-bis della L. 212/2000 esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo. Inoltre, la circostanza che la corrispondenza dell'indice presuntivo del valore della base imponibile, stabilito dai regolamenti e delibere comunali degli enti impositori, ai criteri legali dettati dall'art. 5 comma 5 del DLgs. n. 504/92 ben può costituire oggetto di contestazione da parte del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria, rappresenta di per sé ragione sufficiente a suggerire agli enti impositori quantomeno l'opportunità del contraddittorio preventivo regolato dalla L. 212/2002, trattandosi di strumento finalizzato alla de azione del contezioso giudiziale. 

Con riferimento all'atto contestato, appariva dunque opportuno, e doveroso ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis, un contraddittorio preventivo con il contribuente, secondo le modalità previste dalla normativa succitata. Posto che tale contraddittorio preventivo risulta non aver avuto luogo, l'avviso di pagamento contestato deve ritenersi annullabile ex art. 6-bis, comma 1, L. 212/2000. L'adita Corte dispone pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento contestato, dichiarando assorbita ogni altra questione.

Va poi ricordato che il divieto del bis in idem non consentirà di intervenire con un nuovo atto di accertamento pur entro i termini di legge.

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