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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT di i grado Lazio Roma s. 1447/2024. I consumi ridotti vanno integrati con altri elementi probatori AI fini del disconoscimento dell’abitazione principale IMU

Si segnala una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio relativa alla dimostrazione dei requisiti della dimora abituale, ritenuta dal comune non presente anche in ragione dei bassi consumi esibiti per una famiglia di tre componenti.

Si segnala una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio relativa alla dimostrazione dei requisiti della dimora abituale, ritenuta dal comune non presente anche in ragione dei bassi consumi esibiti per una famiglia di tre componenti.

Il Comune, nella comparsa di costituzione (anche se non nell'avviso di accertamento) poneva in rilievo indiziario i bassi consumi delle utenze domestiche dell'appartamento di Via (...) nell'anno 2016 (Gas, mc. 243; acqua, mc. 116; elettrico, Kwh 969) da cui era agevole desumere che si fosse in presenza di consumi davvero irrisori per lo stile di vita di una famiglia di tre persone rispetto alle medie nazionali (una famiglia di tre persone consumando almeno 3.000 kwh di energia elettrica all'anno) con la conseguenza che la (...) ed i suoi due figli in quell'anno non avevano dimorato abitualmente nell'immobile quo e, quindi, la ricorrente, lungi dall'essere esonerata, era tenuta al pagamento dell'IMU per l'esercizio 2016 (in termini, Cass. 29505/21). 

Tuttavia, la CGT ritiene che il ragionamento presuntivo del Comune, basato esclusivamente sui ridotti (ma non insignificanti) consumi elettrici del nucleo familiare della (...) nel corso dell'anno 2016 non è persuasivo e non è sufficiente, sul piano sintomatico, per giungere a negare il presupposto della dimora abituale e, di conseguenza, il beneficio dell'esenzione dall'IMU, ai sensi del previgente art.13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011, in favore della contribuente.

Lo stile lavorativo e di vita quotidiana della Signora risultante pendolare giornaliera con Roma per motivi di lavoro appare compatibile con la dimora abituale della stessa in Fiumicino e giustifica motivatamente, nel periodo di riferimento, una presenza non assidua ma continua in casa nel corso dell'anno (tanto più che nel 2016, anno preCovid, non si poteva ipotizzare il ricorso allo smart-working nella PA). Stesse considerazioni devono essere fatte valere circa le verosimili presenze ridotte dei due figli della Signora (...) nella dimora abituale di Fiumicino di cui trattasi e giustificate con la necessità di studiare a Roma e dall'ospitalità ivi offerta dall'altro genitore, stante l'assenza della madre per motivi di lavoro 

Il Collegio ritiene che la residenza anagrafica della ricorrente non sia fittizia e che si possano privilegiare nel merito le documentate argomentazioni fatte valere dalla ricorrente per giustificare e spiegare i ridotti (ma, ripetesi, non insignificanti) consumi elettrici rilevati dall'ente impositore ed idonee a fare riconoscere, per l'anno 2016, il carattere di dimora abituale della Signora (...) e del suo nucleo familiare nell'immobile in discorso.

La sentenza porta a riflettere, ancora una volta, sulla necessità che la valutazione sui bassi consumi debba essere accompagnata dalla verifica dello stile di vita del contribuente e della sua famiglia, dato che lo stesso concetto di residenza anagrafica include assenze motivate dall’abitazione per motivi oggettivi quali salute, studio, lavoro.

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