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IMU accertamento e riscossione 2 min di lettura

CGT bolzano sentenza del 5/01/2026 n. 4/1. Non spettante l’esenzione IMU in caso di ristrutturazione. Non dovute le sanzioni

I fabbricati sottoposti a interventi di recupero o ristrutturazione destinati alla vendita non possono usufruire dell’agevolazione IMU prevista per altri immobili.

I fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2021, n. 380, ivi compresi quelli acquistati e ristrutturati mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall’impresa alla vendita, non possono beneficiare dell’agevolazione in materia di IMU prevista dall’art. 1, comma 751, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. 

Questo è il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, che, nel motivare la propria decisione, ha esteso all’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 la formulazione analoga dell’art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, trattandosi di norme di identico contenuto. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l'esenzione IMU (prevista dall'art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011) deve essere riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie.

Ciò emerge, in particolare, dal contenuto della stessa concessione edilizia rilasciata dal Comune a mezzo della quale sono stati assentiti i lavori di “costruzione di un edificio residenziale con 46 alloggi, 2 uffici, 6 negozi con cantine e garage interrati sulle p.ed. Numero, p.ed. Numero e p.f. Numero e.e. Luogo_3 in Ind _2 Indirizzo_2” 

L’effettiva portata dell’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 è stata solo di recente precisata dalla Suprema Corte in senso diametralmente opposto a quanto precedentemente affermato, in riferimento all’analoga disposizione di cui all’articolo 13, comma 9-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013. Di qui, dunque, il riconoscimento della buona fede in capo alla ricorrente con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate alla Ricorrente_1 S.P.A. (v. altresì art. 10, comma 3, primo periodo, Legge n. 212/2000, secondo cui “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria […]”).

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