CGT bolzano s. 4/2026. Esclusa l’esenzione IMU/imi sui fabbricati merce oggetto di ristrutturazione. È possibile la disapplicazione della sanzione
La CGT di Bolzano esclude l’esenzione IMU/IMI per fabbricati in ristrutturazione, ma apre alla possibilità di disapplicare la sanzione.
L’interessante pronuncia della CGT di primo gradi di Bolzano offre uno spunto importante per la questione della disapplicazione della sanzione in caso di recupero IMU del fabbricato ritenuto esente dall’impresa costruttrice secondo le indicazioni della prassi ministeriale che ha fatto rientrare anche gli immobili ristrutturati.
La CGT, nel richiamare le sentenze di legittimità pubblicate nel 2025, ha confermato che l’agevolazione in materia di IMU di cui all’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 non poteva in ogni caso essere riconosciuta in favore della ricorrente trattandosi, nel caso di specie, di fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del d.P.R. n. 380/2001, che, in quanto tali, non rientrano nel campo di applicazione della norma statale evocata nei ricorsi (Cass. 21 aprile 2025, n. 10392; Cass. 21 aprile 2025, n. 10394).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l'esenzione IMU (prevista dall'art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011) deve essere riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie. Ciò emerge, in particolare, dal contenuto della stessa concessione edilizia della quale sono stati assentiti i lavori di “costruzione di un edificio residenziale con 46 alloggi, 2 uffici, 6 negozi con cantine e garage interrati di talché pressoché tutte le unità immobiliari del nuovo fabbricato sorte da soppressione di altra particella edilizia “.
Si ritengono invece parzialmente fondati i ricorsi nella parte in cui si chiede l’applicazione dell’art. 8 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, in forza del quale “a corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.
La CGT infatti ritiene che l’effettiva portata dell’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 è stata solo di recente precisata dalla Suprema Corte in senso diametralmente opposto a quanto precedentemente affermato, in riferimento all’analoga disposizione di cui all’articolo 13, comma 9-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013.
Di qui, dunque, il riconoscimento della buona fede in capo alla ricorrente con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate.

