CGT 2g Lazio s. 2297/2026. Legittimo l’accertamento dell’imposta di soggiorno basato su alloggiati web
La CGT di secondo grado del Lazio conferma la legittimità di un accertamento sull’imposta di soggiorno basato sui dati di Alloggiati Web.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato un avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per omesso versamento del contributo di soggiorno relativo al 2022 da parte di una struttura ricettiva.
Il gestore sosteneva che il Comune avesse basato l'accertamento esclusivamente sui dati delle comunicazioni alla Questura, senza considerare partenze anticipate ed esenzioni, e contestava l'inversione dell'onere della prova.
La Corte ha invece affermato che:
- i dati trasmessi dalle Questure ai sensi dell'art. 109 TULPS, messi a disposizione dei Comuni tramite Agenzia delle Entrate per finalità fiscali, hanno valore di presunzione legale del numero dei pernottamenti effettuati;
- quando i dati dichiarati dal gestore non coincidono con quelli disponibili all'amministrazione, prevale tale presunzione; spetta quindi al gestore della struttura fornire la prova contraria dimostrando che i pernottamenti imponibili sono inferiori o che ricorrono specifiche esenzioni.
La sentenza riconosce ai dati delle comunicazioni degli alloggiati trasmessi alla Questura una forte valenza probatoria ai fini dell'imposta/contributo di soggiorno, trasferendo sul gestore l'onere di dimostrare eventuali differenze rispetto ai pernottamenti risultanti da tali banche dati.
Ferma restando la liquidazione dell’imposta sulla base della comunicazione effettuata annualmente dal gestore della struttura ricettizia, qualora i dati siano in disaccordo con quelli trasmessi a fini fiscali dall’Autorità di pubblica sicurezza scatta la presunzione legale circa l’effettività del numero dei pernotti in accordo con tali dati, che spetta al contribuente contrastare e, nella specie, in assenza di prova contraria offerta dall’appellante, l’avviso di accertamento va confermato.

