CGT 2° grado Piemonte 302/2026. IMU. Disapplicata la norma interpretativa relativa alle attività didattiche
La Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte mette in dubbio il carattere interpretativo e l’efficacia retroattiva del comma 856 della legge n. 199/2025.
Una prima interessante sentenza di merito emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte (Sezione II) pone in discussione la natura effettivamente interpretativa - e, conseguentemente, la pretesa efficacia retroattiva - del comma 856 della legge n. 199/2025.
Tale disposizione stabilisce che l’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, si considerano esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito risulti inferiore al costo medio per studente (CMS), come annualmente determinato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca.
La lunga vicenda che ha caratterizzato la controversia tra il comune e un ente religioso relativamente ad attività didattica ( scuola materna e asilo nido ) viene sentenziata dalla CGT di secondo grado del Piemonte che, rispetto alla invocata norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di Bilancio 199/2025 favorevole dell’impostazione ministeriale sul criterio del costo medio a studente, ritiene non conforme al diritto UE. La disposizione non avrebbe natura interpretativa dal momento che va ad introdurre nuovi parametri dell’esenzione disponendo una nuova regola che è da ritenersi, comunque, contraria all’ordinamento europeo.
La Cassazione (ord. n. 30873/2024) ha fissato il principio secondo cui l’esenzione spetta solo se l’attività è svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico, inteso come copertura di una frazione minima e marginale dei costi; è irrilevante che la gestione sia in perdita.
Tuttavia, sul punto, non si può fare a meno di rilevare che tale disposizione non pare applicabile al caso di specie, poiché essa, non presenta una natura effettivamente interpretativa, bensì introduce nuovi parametri fattuali rilevanti ai fini dell’individuazione del perimetro normativo dell’esenzione e, quindi, dispone sostanzialmente una nuova "regula juris" volta a definire i casi in cui gli immobili destinati ad attività didattiche risultano meritevoli del beneficio di cui si tratta. In altre parole, tale disposizione non si limita affatto ad interpretare il disposto normativo precedentemente in vigore, provvedendo invece ad innovare il regolamento dell’esenzione
Essa, conseguentemente, non può assumere valore retroattivo ed essere applicata anche ad annualità di imposta (come nella specie, trattandosi del 2012) precedenti alla sua emissione. A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio ha già avuto modo di qualificare espressamente come “corretta” (cfr. a p. 26 dell’ordinanza citata) la premessa dalla quale si era mossa la sentenza cassata, secondo cui: «La presa di posizione ministeriale, favorevole agli enti commerciali, di ritenere svolta con modalità non commerciale l’attività didattica i cui proventi derivanti dalle rette siano inferiori al “costo medio” per studente, è infatti in aperto contrasto con il diritto europeo. Per la Corte Europea, al fine di qualificare economica un’attività è sufficiente che vi sia un legame causale diretto tra somma pagata e servizio offerto (innegabile nel caso oggetto dell’odierno contenzioso)». Dunque, anche a voler attribuire un valore retroattivo alla disposizione di cui all’art. 1, comma 856, cit., la stessa dovrebbe essere disapplicata nel caso di specie, poiché contraria all’ordinamento europeo.

