Tempi dell’insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale. Corte di Cassazione s. 12096/2026
Il creditore deve presentare l’insinuazione al passivo entro 60 giorni da quando il credito è sorto ed è esigibile, salvo impedimenti non imputabili al creditore, pena l’inammissibilità della domanda.
Chi vanta un credito sorto mentre la liquidazione giudiziale è già in corso non può attendere liberamente per insinuarsi al passivo. Dal momento in cui il credito è sorto e può essere fatto valere, decorre il termine di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 208, comma 3, CCII, salvo che sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore.
La Cassazione affronta per la prima volta l’interpretazione dell’art. 208, comma 3, CCII con riferimento ai crediti sorti durante la liquidazione giudiziale, chiarendo una questione che, sotto la precedente legge fallimentare, aveva dato luogo a diverse soluzioni interpretative.
Secondo la Corte, finché il credito non è ancora sorto, l’impossibilità di presentare domanda di ammissione al passivo costituisce una causa non imputabile al creditore. Dal momento in cui il credito viene ad esistenza, però, tale impedimento viene meno e comincia, in linea generale, a decorrere il termine di 60 giorni per l’insinuazione. Il termine decorre dal momento in cui il credito sorge, purché non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili.
Una particolare precisazione riguarda i crediti prededucibili: in questo caso il termine non decorre necessariamente dalla nascita del credito, ma, ai sensi dell’art. 222, comma 1, CCII, non può iniziare a decorrere prima che intervenga una chiara contestazione che renda necessario tutelare il credito mediante l’insinuazione al passivo.
La sentenza chiarisce inoltre che non sempre è possibile individuare un’unica decorrenza quando vengono fatti valere più crediti. Nel caso esaminato non si era in presenza di un unico credito a formazione progressiva, ma di distinti crediti di rivalsa derivanti da diversi rapporti di lavoro. Era quindi corretto individuare separatamente, per ciascuna posizione, il momento dal quale il creditore avrebbe potuto presentare la domanda di ammissione al passivo.
Infine, la Cassazione ricorda che anche un credito sottoposto a condizione può essere immediatamente insinuato al passivo: il credito può essere ammesso con riserva ai sensi dell’art. 204, comma 2, lett. a), CCII, senza dover attendere l’avveramento della condizione.


