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Accertamento imposta soggiorno: il contribuente deve dimostrare gli errori. CGT primo grado Lazio s. 8252/2026

Spetta al contribuente dimostrare eventuali errori nei dati sulle presenze, nelle esenzioni e nell’imputazione dei versamenti relativi all’imposta di soggiorno, fornendo prove puntuali delle irregolarità contestate.

È compito del contribuente dimostrare gli errori nei dati Alloggiati Web (es. presenze cancellate, no-show, esenzioni) ed una errata imputazione dei versamenti (es. pagamenti riferiti a un codice struttura attribuiti ad altra struttura); eventuali esenzioni o riduzioni non considerate: circostanza quest'ultima che non è stata posta in essere dalla parte ricorrente Società che non ha fornito alcuna prova puntuale di errori specifici quali ad es. alcune notti non imponibili o già versate.

Una delle questioni più delicate nell’attività di controllo dell’imposta di soggiorno riguarda la possibilità per il Comune di ricostruire le presenze effettive nelle strutture ricettive utilizzando informazioni provenienti da banche dati diverse da quelle tributarie. Sul tema interviene la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 8252/2026, che affronta direttamente l’utilizzo dei dati risultanti da Alloggiati Web ai fini dell’accertamento.

La controversia nasce da due avvisi di accertamento esecutivi emessi da Roma Capitale nei confronti di una società che gestiva due strutture ricettive. Alla base dell'accertamento vi era il confronto tra le presenze dichiarate dal gestore e quelle risultanti dai dati provenienti dalla Questura, dall'Agenzia delle Entrate e da altre banche dati ufficiali. In particolare, negli avvisi erano riportati il numero delle presenze risultanti da Alloggiati Web, quelle dichiarate dalla struttura e la differenza sulla quale era stato determinato il maggiore tributo dovuto. 

Il gestore contestava radicalmente questo metodo. Tra i diversi motivi di ricorso sosteneva infatti l'illegittimità dell'utilizzo, per finalità tributarie, dei dati comunicati alla Questura e al Ministero dell'Interno, richiamando anche la disciplina sulla protezione dei dati personali. Venivano inoltre contestati la motivazione degli atti, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la prova dell'evasione, l'imputazione dei versamenti e il sistema sanzionatorio applicato.

La Corte respinge il ricorso e, sul punto centrale, assume una posizione particolarmente interessante per l'attività di controllo dei Comuni. Secondo il giudice, infatti, non esiste un divieto che impedisca, in quanto tale, all'Amministrazione di utilizzare ai fini dell'accertamento tributario dati acquisiti da altre amministrazioni, come quelli provenienti dalla Questura o dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo deve naturalmente avvenire nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, ma l'eventuale questione relativa alla privacy non determina, di per sé, l'inutilizzabilità del dato nell'accertamento tributario. 

Ciò che assume particolare importanza è invece la motivazione dell'atto. Il contribuente deve poter comprendere quali informazioni sono state utilizzate dall'ente e attraverso quale percorso esse abbiano condotto alla determinazione della maggiore imposta.

Nel caso esaminato questo percorso risultava leggibile: negli avvisi erano indicate le presenze risultanti da Alloggiati Web o da fonti analoghe, quelle dichiarate dal gestore, la relativa differenza e la conseguente quantificazione del tributo, con il richiamo alle disposizioni regolamentari applicate. Gli atti facevano inoltre riferimento a prospetti allegati contenenti il dettaglio dei dati utilizzati. Per queste ragioni la Corte ha ritenuto adeguatamente motivati gli accertamenti. 

Particolarmente rilevante è anche il passaggio relativo all'onere della prova. Roma Capitale, indicando le presenze rilevate e mettendole a confronto con quelle dichiarate dal gestore, secondo il giudice aveva assolto il proprio onere di allegazione e di indicazione degli elementi probatori posti alla base della pretesa. A quel punto spettava alla società dimostrare concretamente che la differenza riscontrata non corrispondeva a pernottamenti soggetti all'imposta. Non è sufficiente, quindi, contestare genericamente l'attendibilità del dato ricavato da Alloggiati Web. Il gestore avrebbe dovuto individuare le singole anomalie, dimostrando, ad esempio, la presenza di cancellazioni, esenzioni, pernottamenti non imponibili oppure errori nell'imputazione dei versamenti tra le diverse strutture. 

La società aveva sollevato anche la questione del contraddittorio previsto dall'art. 6-bis della legge n. 212/2000. La Corte ricorda che la disposizione è entrata in vigore dal 30 aprile 2024, mentre l'accertamento riguardava il periodo d'imposta 2023. Nel caso esaminato il giudice non ritiene quindi configurabile un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli atti automatizzati relativi al contributo di soggiorno, in assenza di una specifica previsione regolamentare, né ritiene che la sua mancata instaurazione comporti la nullità degli avvisi.

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