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Imposta di soggiorno 3 min di lettura

Imposta di soggiorno. Corte dei conti sezione giur. Marche 64/2023. I gestori delle strutture ricettive sono sia responsabili del pagamento che agenti contabili

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, conferma il permanere della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, incaricati, sulla base di appositi regolamenti, della riscossione delle imposte di soggiorno per conto dei Comuni.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, conferma il permanere della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, incaricati, sulla base di appositi regolamenti, della riscossione delle imposte di soggiorno per conto dei Comuni.

Secondo la giurisprudenza di alcune Sezioni di primo grado, la nuova normativa contenuta nel d.l. 34/2020 qualifica il gestore di struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta e lo sottopone all’applicazione di sanzioni tributarie non penali. Pertanto, si sarebbe in presenza di una fattispecie ormai rientrante nella sfera della giurisdizione tributaria e, quindi, esulante da quella del Giudice contabile. Dovrebbe così ritenersi ormai superato il principio enunziato in sede nomofilattica dalle SS.RR. della Corte dei Conti nella sentenza n. 22/2016, che aveva qualificato come agenti contabili i gestori delle strutture ricettive, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale dell’attività svolta in materia di riscossione dell’imposta di soggiorno.

La Corte, richiamando una sua precedente sentenza n. 19/2022, conferma di aver aderito all’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui deve ritenersi persistente la giurisdizione della Corte dei conti in materia. A detta della Corte, tale approdo risulta avallato anche dalla recente giurisprudenza delle Sezioni d’Appello (v.: Sez. I, sentenze n. 30 e 107/2023; Sez. II, sentenze n. 275/2022 e n. 170/2023). In particolare, è stato evidenziato che i mutamenti normativi, di cui all’ art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, ed all art. 5- quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito in l. n. 215/2021, non hanno affatto intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune, scaturente anche dagli ulteriori compiti previsti in capo al gestore dall'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, ragion per cui permangono la qualifica di agente contabile del gestore e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità amministrativo-contabile incombente sul medesimo.

Ne consegue che il soggetto incaricato della riscossione dell’imposta si inserisce nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica del medesimo, assumendo la qualifica di agente contabile, che, per effetto del maneggio di denaro a destinazione pubblica da riversare all’Ente, è tenuto alla resa del conto giudiziale (v. anche i principii enunziati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 114/1975 e 292/2001).

Di rilievo il seguente passaggio della pronuncia:

Va, infine, sottolineato che deve ritenersi irrilevante l’assoggettamento dell’albergatore, per effetto delle norme sopravvenute, alla giurisdizione tributaria, in qualità di responsabile d'imposta, ben potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione della Corte dei conti, quale agente contabile. Infatti, le qualifiche di responsabile del pagamento dell’imposta e di agente contabile comportano l’esercizio di funzioni tra loro ben distinte: la prima impone al gestore di rispondere, quale coobbligato solidale dipendente, in caso d'inadempimento del soggetto passivo del tributo (ospite della struttura ricettiva); la seconda impone, invece, a chi ha incassato somme di spettanza della P.A. di riversare ad essa quanto riscosso e di curare gli altri adempimenti di natura contabile previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, con conseguente insorgenza di autonomo titolo di responsabilità contabile in caso di omesso riversamento, rientrante indubbiamente nella sfera della giurisdizione della Corte dei conti.

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