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Imposta di soggiorno 2 min di lettura

Corte dei conti sez. giurisdizionale Lazio s. 6187/2024. I gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili AI fini dell’imposta di soggiorno

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lazio, ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell’articolo 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall’articolo 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lazio, ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell’articolo 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall’articolo 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario (sentenze 6 settembre 2022, n. 596, 17 gennaio 2023, n. 31, 6 febbraio 2023, n. 80; 24 marzo 2023, n. 178; del 28 marzo 2023, n.380; del 2 maggio 2023, n. 426 ). 

Il ragionamento della Corte si basa sui seguenti aspetti:

  • la qualifica ex lege di responsabile d’imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce  nell’ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l’ente locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria; 
  • l’esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive anche per condotte antecedenti al19.5.2020 (Cass. pen., Sez. VI, 12516 del 10.3.2022; Id. 9213 del 15.2.2022), costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il mutamento del rapporto giuridico con l’ente impositore
  • l’elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del denaro versato all’ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa; 
  • non è dato riscontrare un principio generale dell’ordinamento in base al quale i responsabili d’imposta possano essere considerati agenti contabili
  • In presenza dei citati presupposti, non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di una giurisdizione alternativa in materia (sia del giudice tributario che di quello contabile), per contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale, perché legato alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali, di certezza nella individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi su di un rapporto giuridico. 
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