Corte di Cassazione s. 6187/2024. Imposta di soggiorno. Il gestore è responsabile del pagamento con effetto retroattivo
La Cassazione conferma la valenza retroattiva della norma di legge che ha attribuito al gestore della struttura ricettiva il ruolo di responsabile del pagamento, compresa la disciplina sanzionatoria tributaria.
L'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 - intitolato Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - ha chiarito il regime di responsabilità del gestore della struttura ricettizia.
La Corte afferma il seguente principio di diritto: la disposizione di cui all'articolo 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell’art. 5- quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolata “norma di interpretazione autentica del comma 1- ter dell’art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23” secondo cui l'albergatore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”( d.l. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020.

